Il coniuge può visionare i dati fiscali dell’altro nell’anagrafe tributaria
Trasparenza totale durante il giudizio di separazione o divorzio: le comunicazioni delle banche all’archivio del fisco non sono riservate solo all’Agenzia delle Entrate e alla Finanza; la tutela dei figli prevale sull’esigenza di privacy. Il Consiglio di Stato ha appena pubblicato una sentenza particolarmente interessante, che avrà notevoli ripercussioni in tutti i giudizi di separazione laddove la guerra degli ex coniugi si fa più accanita sugli importi dovuti a titolo di mantenimento. Durante la causa di separazione – affermano i giudici amministrativi – il coniuge può andare a “spiare” liberamente nella banca dati dell’anagrafe tributaria (il maxi cervellone del fisco che contiene un completo archivio dei redditi e dei conti dei contribuenti): e ciò onde visionare – senza però estrarre copia – i documenti fiscali dell’ex coniuge e, così, ricostruirne la posizione reddituale. Insomma, tutte le comunicazioni immagazzinate nell’archivio dei rapporti finanziari e, di norma, visionabili solo dal fisco e dalle altre pubbliche amministrazioni, possono essere consultate anche dall’ex quando ciò sia rivolto a verificare le effettive disponibilità economiche dell’altro e, quindi, a tutelare anche i figli. La privacy e la riservatezza sui dati sensibili, in questi casi, cede il passo alla tutela del mantenimento della prole. In ogni caso, le norme che regolano i database dell’anagrafe tributaria non consentono di estrarre copia del materiale. In effetti la giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che bisogna garantire una tutela reale al diritto del coniuge di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale del coniuge per difendere il suo interesse giuridico. E ciò sia nella pendenza del giudizio di separazione che di divorzio. Il principio di trasparenza vale anche per la banca dati delle comunicazioni che istituti di credito e altri operatori del settore creditizio effettuano all’anagrafe tributaria e sono poi registrate nell’archivio dei rapporti finanziari (per esempio, gli estratti dei conti correnti, le movimentazioni in entrata e uscita, ecc.). Se è vero che il database costituisce uno strumento privilegiato per l’amministrazione finanziaria e le Fiamme gialle per combattere l’evasione fiscale e il nero, la legge non riserva loro un’esclusiva delle informazioni. Non si può dunque negare l’accesso ai dati al portatore di un interesse qualificato come è il marito o la moglie che deve difendersi in giudizio di separazione o divorzio
Fonte: www.laleggepertutti.it