N.9660/14Assegno di mantenimento, all’ex-moglie la garanzia de “la dolce vita”
L’assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita, da questo goduto, durante la convivenza matrimoniale, ma indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi. Lo afferma la Cassazione nell’ordinanza 9660/14. Il caso
In un procedimento, la Corte d’appello di Trieste determinava l’assegno in favore della moglie. Il marito ricorreva in Cassazione, lamentando la sproporzione dell’assegno di mantenimento ed il fatto che la moglie, dipendente in un’impresa, avesse rifiutato l’offerta di trasformare il suo rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con corrispondente aumento del salario.
Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che l’assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita, da questo goduto, durante la convivenza matrimoniale, ma indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi, come affermato nella sentenza della stessa Cassazione n. 2156/2010. Inoltre, il regime di separazione non vincola quello di divorzio, trattandosi di rapporti distinti ed autonomi, ma l’importo dell’assegno di separazione può essere liberamente considerato dal giudice del divorzio, eventualmente anche come indice del tenore di vita coniugale.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano verificato la sproporzione tra le risorse economiche e patrimoniali di cui disponevano le parti, oltre all’elevato tenore di vita da essi goduto durante il matrimonio. Anche un’eventuale accettazione della proposta di lavoro da parte della moglie non le avrebbe comunque consentito di conservare l’elevato tenore di vita condotto in costanza di matrimonio. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it