N.33452/14 – quando scatta la sottrazione dei minori (art.574)
Secondo la Cassazione risponde di sottrazione di minori (art. 574 del codice penale) il coniuge, già separato, che, all’insaputa o contro la volontà dell’altro coniuge, si allontana trasferendo la residenza del figlio minore in altro comune. La sentenza 33452/2014 riguarda il caso di una moglie separata che ha deciso di cambiare città e vita trasferendosi insieme alla figlia di 10 anni .
Il quadro delle regole dell’istituto della potestà genitoriale è da intendersi sempre meno come un «diritto» e sempre più come «dovere» posto a presidio dei diritti fondamentali della persona del minore, anche fuori dal matrimonio e anche quando l’amore è finito. La pena prevista per questo reato va da uno a tre anni
Fonte:f ilsole24ore