N.18175/12 – Non sempre è dovuto il mantenimento anche quando la moglie non ha reddito fisso!
Non sempre è dovuto il mantenimento anche quando la moglie non ha reddito fisso!
ROMA – E’ oramai risaputo che il diritto agli alimenti spetta sempre mentre l’assegno di mantenimento spetta solo se il coniuge non ha alcun reddito, o se questo non è tale da rendergli possibile mantenere un tenore di vita simile a quello avuto in costanza di matrimonio.La Cassazione, con sentenza n. 18175 del 23 ottobre, riafferma il principio secondo cui per valutare se l’assegno di mantenimento sia dovuto o meno, occorre considerare l’interezza delle condizioni patrimoniali dei due coniugi e non solo le modalità di percezione del reddito.
Il caso che ha portato a questa decisione è quello di un marito, lavoratore dipendente e quindi percettore di reddito fisso, che si era visto attribuire l’obbligo del mantenimento nei confronti della moglie che gestiva un’impresa per il solo fatto che i redditi dalla donna percepiti risultavano altalenanti.
La Suprema Corte accoglie il ricorso del marito, a cui era stata addebitata la separazione per infedeltà, e rileva che i giudici di merito avrebbero dovuto far riferimento alle rispettive condizioni patrimoniali dei coniugi e ricostruire il loro tenore di vita prendendo in considerazione il contesto sociale nel quale avevano vissuto, e non limitarsi a porre a base della pronuncia parametri labili quali l’incertezza ed il carattere altalenante del profitto dell’impresa gestita dalla moglie, a fronte della certezza del rapporto di lavoro dipendente del marito.
Infine, la Corte specifica che il criterio utilizzato dalla Corte di Appello non permetterebbe di comprendere se “l’attuale situazione giustifichi o meno l’attribuzione dell’assegno”, ove l’impresa in futuro dovesse andare male, e l’ex versare in condizioni economiche difficoltose, allora si penserà a “porvi rimedio, attraverso la revisioni delle condizioni della separazione” in quanto ogni decisione va· presa in base alla situazione di fatto al momento della domanda giudiziale e non a quanto in previsione potrebbe accadere.