Assegno di mantenimento: come si calcola?
Ogni giudice dice la sua e ogni caso appare diverso dagli altri: ma esistono·criteri fissi per stabilire l’assegno di mantenimento da versare all’ex coniuge in caso di separazione? Non ci sono calcoli matematici o tabelle predeterminate. Tuttavia, vi sono elementi più o meno precisi a cui fare riferimento. Di seguito faremo una rassegna dei principali criteri dettati dai tribunali, al fine di tracciare una rapida guida.Il giudice deve prendere in considerazione tre elementi di riferimento per stabilire la misura dell’assegno di mantenimento e il contributo alla prole.
Il Contesto sociale
1) Bisogna tenere a riferimento il contesto sociale concreto nel quale coniugi e figli hanno vissuto durante la convivenza [1]. Quindi bisogna considerare non solo i redditi in denaro, ma la complessiva situazione economica, come la disponibilità di una casa, di un lavoro, e di ogni altra utilità valutabile economicamente.
Il tenore di vita dei coniugi a cui fare riferimento non è solo quello goduto nel corso della vita coniugale, ma anche quello che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di sua continuazione (per es., si dovrà tenere conto se uno dei due coniugi stava per ottenere una rilevante promozione che avrebbe comportato un notevole incremento di reddito) [2]
Inoltre, anche gli aiuti economici dei familiari ricevuti da un coniuge durante il matrimonio concorrono a determinare il tenore di vita della famiglia al fine della quantificazione dell’assegno provvisorio di separazione (ma non di quello definitivo, che va quantificato sulla base del solo reddito personale effettivamente goduto e documentato [3]).
Che succede però se uno dei due coniugi, durante il matrimonio, fa vivere l’altro in ristrettezze, pur avendo disponibilità economiche superiori? In questo caso, nel calcolare l’assegno di mantenimento, non si considera il tenore di vita concretamente “tollerato” durante la convivenza, bensì quello che “potenzialmente” il coniuge poteva permettersi di garantire all’altro [4].
La disponibilità economiche dell’obbligato
2) Il secondo elemento da tenere in considerazione è la disponibilità economica del coniuge a cui carico l’assegno va posto.
Per determinare la capacità economica del coniuge obbligato al mantenimento, vanno considerate tutte le utilità economiche di cui dispone, compresa la rendita Inail, che, pur essendo un bene personale, concorre con gli altri redditi e con il patrimonio a determinare la situazione economica dell’obbligato [5].
Questo però vuol dire che qualora il soggetto obbligato si risposi e si faccia una nuova famiglia con nuovi figli, le sue capacità contributive diminuiscono e, pertanto, può chiedere una riduzione dell’assegno di mantenimento. Ognuno, infatti, è libero a rifarsi una vita [6].
La disponibilità economica del beneficiario
3) Il giudice deve tenere in considerazione anche la potenzialità economica del richiedente l’assegno di mantenimento: non solo in termini di reddito, ma anche del patrimonio complessivo.
Il coniuge tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento può chiedere al giudice che ne riduca l’importo se a lui – detratti gli alimenti che già eroga ai figli – rimane una minima somma uguale o inferiore a quella da versare all’ex [7].
Anche per il beneficiario vale la stessa regola appena vista per il soggetto obbligato: il rifarsi una famiglia (sia anche “di fatto”, frutto di semplice convivenza) può modificare gli importi dell’assegno di mantenimento (sino anche alla sospensione dell’assegno medesimo) qualora cambi concretamente il suo tenore di vita: il beneficiario, infatti, può in questo caso godere del reddito del nuovo partner [8].
La potenzialità del beneficiario a trovarsi un lavoro e vivere di risorse proprie può rilevare ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento (o della sua revisione in diminuzione). Si deve trattare però di una potenzialità effettiva e concreta di guadagno e non solo in termini ipotetici. Così, per esempio, la valutazione sarà diversa e porterà a risultati opposti se si consideri il caso di una giovane ventenne laureata e una casalinga di mezza età che ha passato tutta la vita a dedicarsi alla casa e ai figli.
[1] Cass. sent. n. 2191/2009.
[2] Cass. sent. n. 20352/2008.
[3] Trib. Roma, sent. 19.12.2007.
[4] Cass. sent. n. 7437/1994.
[5] Cass. sent. n. 9718/2010.
[6] Cass. sent. n. 4551 del 22 marzo 2012.
[7] C. App. Roma, sent. 23.03.2012.
[8] Cass. sent. n. 17195/11.