N.16175/14 – Se il progetto di recupero della funzione genitoriale fallisce, allora si può dichiarare l’adottabilità del minore
Il giudice può dichiarare l’adottabilità del minore, solo quando abbia verificato l’irrecuperabilità della funzione genitoriale e lo stato di abbandono del minore stesso. Il procedimento di accertamento dell’adottabilità deve prevedere un progetto atto a permettere di recuperare la funzione genitoriale, avendo il minore il diritto di vivere nella propria famiglia d’origine. Tale progetto deve essere portato avanti e vigilato oltreché dal Giudice anche dai servizi sociali, chiamati ad intervenire in modo attivo per far fronte alle esigenze primarie dei minori. Così ha deciso la Cassazione nella sentenza 16175/14.
Il caso
Il Tribunale dei minori di Roma dichiarava l’adottabilità di due ragazzi minorenni, nominava come tutore il Sindaco e vietava il contatto con i genitori, confermando l’affidamento ai servizi sociali, oltre alla sospensione della potestà genitoriale.
Rigettato l’appello proposto dalla madre, la stessa ricorreva in Cassazione. La ricorrente lamentava la violazione del diritto dei genitori alla piena e attiva partecipazione al procedimento, non avendo potuto partecipare a vari atti istruttori decisivi e non avendo goduto di alcuna interpretazione linguistica e mediazione culturale, utile all’interazione con gli operatori sociali coinvolti nel procedimento. Censurava, inoltre, il mancato accertamento da parte dei Giudici, ai fini di una eventuale dichiarazione di adottabilità, dell’irrecuperabilità delle capacità genitoriali della madre.
E’ compito del giudice valutare l’irrecuperabilità o meno della funzione genitoriale. Il minore ha diritto a vivere nella propria famiglia di origine. Quindi, quando la funzione genitoriale non sia del tutto compromessa, quand’anche vi sia la possibilità di recuperare tale funzione attraverso un valido progetto programmato da parte delle autorità pubbliche competenti, non si può pronunciare l’adottabilità del minore. E’ onere del giudice valutare e monitorare il progetto di recupero sino alla decisione finale del procedimento.
La specifica funzione del procedimento di accertamento dell’adottabilità. L’oggetto del procedimento per dichiarare o meno l’adottabilità di un minore è più articolato rispetto a quello di un processo civile di cognizione basato su uno schema avversariale. Il giudice è chiamato a verificare la funzionalità del procedimento, vigilando sul progetto per il recupero della funzione genitoriale, collaborando con gli operatori sociali coinvolti. I servizi sociali devono intervenire attivamente nel progetto di recupero. I servizi sociali devono rilevare le insufficienze presenti nella famiglia e concorrere al progetto di recupero dalla funzione genitoriale con un ruolo proattivo: questi possono difatti apportare modifiche al progetto protese al successo dello stesso.
E’ pacifico, d’altronde, che ricorra la situazione di abbandono del minore quando vi sia rifiuto ostinato a collaborare con i servizi sociali e quando la vita offerta dai genitori ai figli sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, da rendere necessaria la rescissione del legame familiare per evitare ulteriori pregiudizi (Cass., n. 7115/2011). Nel caso in esame la Corte rileva che non erano state realizzate e rispettate le condizioni essenziali per consentire al Giudice di escludere l’interesse del minore alla permanenza nel contesto familiare. Non era difatti stata valutata adeguatamente la posizione della madre, che dopo aver subito violenze e abusi sessuali, si era rivolta ai servizi sociali per ottenere un sostegno e per superare la situazione di difficoltà in cui si era trovata. La stessa donna aveva deciso di intraprendere una terapia psicologica.
Emergeva quindi un atteggiamento positivo della donna a collaborare con gli operatori sociali, per il bene dei propri figli. La Cassazione ha rilevato l’inadeguatezza del procedimento seguito dai Giudici di merito. Il procedimento di accertamento dell’adottabilità del minore non può consistere in una neutrale attività di osservazione della famiglia. Il Giudice, coadiuvato dai servizi sociali, deve sperimentare tutte le possibilità di recupero della genitorialità. Il progetto di recupero può essere abbandonato solo se sia stata dimostrata l’irrecuperabilità della funzione genitoriale. Nel caso in esame, il progetto di recupero non aveva tenuto conto delle difficoltà linguistiche della madre. Era infatti mancata la mediazione culturale, necessaria per una proficua interazione fra la madre e gli operatori sociali. La Cassazione riconosce, quindi, che non era stata assicurata piena partecipazioni della ricorrente, necessaria invece per questa tipologia di procedimento. Sulla base di tali ragionamenti, la Corte accoglie il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it