N.33023/14 – Penale – L’ex-coniuge che non paga le rate del mutuo della casa, commette reato.
Sussistente il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare anche in caso di mancato pagamento delle rate del mutuo. La “casa di abitazione” rientra tra i mezzi di sussistenza che devono essere assicurati al coniuge e ai minori.
Il fatto. Dopo il procedimento di separazione coniugale e l’assegnazione della casa familiare alla moglie ed ai due figli minori, il marito non paga le rate del mutuo dell’abitazione tanto che la moglie, per non essere costretta a perdere la casa, con l’assegno di mantenimento è costretta a pagare le rate del mutuo rimanendo, di fatto, senza alcun reddito venendo a perdere quella piccola fonte di sostentamento che tale somma le assicurava.
Il marito in ragione di tale condotta che viola gli obblighi di assistenza familiare incorrendo, in tal modo, nel reato previsto dall’articolo 570 del codice penale viene sottoposto a procedimento penale e la sentenza emessa a conclusione dei procedimenti, tanto in primo quanto in secondo grado, ha ritenuto integrato il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare con riferimento all’omesso versamento mensile della rata di Euro 315,00 per il pagamento del mutuo della casa familiare assegnata ricordiamo, nell’ambito del procedimento civile di separazione coniugale, a sua moglie.
Il giudizio in Cassazione. Il marito proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza di appello fondando lo stesso sul fatto che era stato condannato per un fatto diverso da quello contestato nell’imputazione, mentre con un secondo motivo ribadiva l’erronea applicazione dell’articolo570 e dell’articolo 47 del codice penale che disciplinano rispettivamente il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare e l’errore di fatto.
A parere del ricorrente, quindi, i giudici di merito di primo e secondo grado avrebbero omesso di considerare correttamente l’elemento soggettivo del reato, poiché egli non era consapevole di far mancare i mezzi di sussistenza alla sua famiglia ritenendo che non esisteva un preciso obbligo civilistico che imponesse l’obbligo di pagamento delle rate del mutuo.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo ed infondato il secondo ricostruendo la vicenda, dal punto di vista giuridico, nel seguente modo.
Secondo i giudici di legittimità nell’ambito dei reati contro la famiglia, con particolare riguardo ai reati fra coniugi, è necessario procedere di volta in volta ad una attenta valutazione della condotta del soggettivo attivo del reato onde valutare se la condotta di quest’ultimo assuma connotazioni di particolare gravità da esporre il soggetto passivo ( e cioè l’altro coniuge) ad uno stato di bisogno che impediscono di far fronte alle primarie necessità di vita ( come ad esempio vitto, alloggio …).
Seguendo tale ragionamento la sentenza in commento si sofferma sull’interpretazione del secondo comma dell’articolo 570 del codice penale che punisce ” chiunque fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa”. In pratica la condotta penalmente rilevante, punita dalla norma appena citata, si realizza anche nel momento in cui il coniuge obbligato faccia mancare quei necessari mezzi di sussistenza ai soggetti indicati nella norma.
La motivazione. La sentenza condivide l’orientamento espresso da una recente giurisprudenza secondo la quale la nozione di mezzi di sussistenza comprende non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (vitto e alloggio), ma ricomprende al suo interno il fatto di assicurare ai soggetti ai quali fa riferimento la norma (coniuge, figli) gli strumenti per un contenuto soddisfacimento di altre esigenze complementari ( come ad esempio l’abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto). (Cass. Pen. Sez. VI, 21/1/2009 n. 2736).
Secondo tale ricostruzione, quindi, il concetto di “mezzi di sussistenza” è completamente svincolato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento, in quanto l’obbligo di assicurare tali mezzi risponde solo alla necessità di garantire le elementari esigenze di vita del soggetto passivo del reato e cioè chi subisce la condotta del reo nel caso di specie moglie e figli. (Cass. Pen. Sez. VI, 4 febbraio 2014, n. 15898).
Nel caso di specie, si conferma le decisioni assunte dal giudice di primo e secondo grado, ritenendo che il marito si sia sottratto, senza giusta causa, agli obblighi che discendono dalla qualità di coniuge e di genitore sottolineando che ” non è necessario che la condotta dell’agente venga posta in essere con l’intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza agli aventi diritto”.
Nel caso in esame, il marito pur riprendendo a versare con regolarità le somme stabilite dal Giudici civile a titolo di assegno di mantenimento, ometteva di pagare le rate del mutuo costringendo di fatto la moglie ad utilizzare l’assegno di mantenimento per pagare tali rate. Seguendo tale ragionamento i giudici confermando le precedenti pronunce dei giudici di primo e secondo grado, hanno ritenuto sussistente il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare anche in caso di mancato pagamento delle rate del mutuo che costituisce una condotta che espone il coniuge più debole nella possibilità di perdere la casa di abitazione che rientra, chiaramente, fra quei mezzi di sussistenza che devono essere assicurati al coniuge ed ai figli minori. (Cass.pen., sez. VI, 1 ottobre 1986 n. 12989).
Il coniuge economicamente più forte non è obbligato solo civilmente a corrispondere l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile nel procedimento di separazione personale, ma resta assoggettato all’obbligo di assistenza familiare che se non adempiuto espone lo stesso a responsabilità penale.
Scarica Corte di Cassazione, sezione penale, n° 33023 del 24.07.2014