L’Imu cambia le regole per i coniugi separati o divorziati.
L’articolo 4, comma 12-quinquies delDl 16/2012 prevede che, ai soli fini dell’applicazione dell’Imu, l’assegnazione della casaconiugale al coniuge, disposta in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento,scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende «in ogni caso» effettuataa titolo di diritto di abitazione.
In tema di Ici, la Cassazione ha ripetutamente sostenuto che il diritto riconosciuto al coniuge,non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, ha natura di atipicodiritto personale di godimento e non già di diritto reale.
Nell’Imu, diversamente dall’Ici, illegislatore ha qualificato espressamente il diritto a usare l’ex casa coniugale come diritto realedi abitazione. Qualche dubbio nasce sulla precisazione operata dal legislatore chel’assegnazione avviene «in ogni caso» a titolo di diritto di abitazione. Il problema sorge quandol’abitazione assegnata non è, interamente o per quota, di proprietà dei due ex coniugi, come, adesempio, nel caso dell’abitazione posseduta dai suoceri o nel caso di abitazione posseduta atitolo di locazione.
Benché la norma si presti a diverse letture, per cui sarebbe necessario un chiarimento per vianormativa, pare corretto interpretare la norma nel senso di considerare l’assegnatariodell’abitazione soggetto passivo Imu solo nella misura in cui l’altro coniuge era soggettopassivo. In altre parole, si ritiene che la normativa regoli i rapporti Imu solo con riferimento allequote di possesso dei coniugi e non attribuisca, invece, un diritto reale di abitazione anche nelcaso in cui l’abitazione fosse di terzi soggetti e fosse occupata, ad esempio, in base a uncomodato dei suoceri o in base a un contratto di locazione, rispetto al quale il giudice dellaseparazione dispone il subentro nei confronti del solo coniuge assegnatario.1/2Versa l’imposta il coniuge cui è assegnata la casa
Peraltro, in questi casi il diritto ad abitare è comunque subordinato alla volontà del proprietario,in quanto, ad esempio, l’assegnazione determina la sola successione nel rapporto di comodato,ma non esclude il diritto del comodante di chiedere la restituzione dell’abitazione (Cassazione,Sezione III, sentenza 15986/2010).
Diversamente, si verrebbe a costituire un diritto diabitazione anche più ampio di quello che spetta al coniuge superstite, in base all’articolo 540del Codice civile, che sorge solo nel caso in cui l’abitazione sia di proprietà di uno o entrambi iconiugi, ma non nel caso in cui l’abitazione sia di proprietà, anche per quota, di terzi(Cassazione, 8171/1991).
In conclusione, poiché è certo che l’assegnazione disposta dalgiudice della separazione ha contenuto solo personale e non reale, la finzione Imu deveconfigurarsi solo come una (assai ragionevole) sostituzione del coniuge soggetto passivo chesubisce una limitazione della proprietà.Ai dubbi applicativi si affiancano problemi operativi legati alle lungaggini delle procedure.
Sia nelcaso di separazione consensuale, sia in quella giudiziale, tra la data di presentazionedell’istanza e la data di emissione del decreto che omologa la separazione consensuale o dellasentenza di separazione giudiziale, la soggettività passiva non cambia, perché se anche èavvenuta la separazione di fatto, il nuovo diritto di abitazione sorge solo con il provvedimentodel giudice. Il coniuge che non occupa più l’ex casa coniugale sarà costretto dunque·a pagarel’Imu, anche per molti mesi, considerando l’abitazione come tenuta a disposizione.
Fonte:Il Sole 24 Ore Di Pasquale Mirto