N.16951/14 – Coniuge costretto a contribuire al mantenimento dell’ex moglie… anche dall’Aldilà
Prosecuzione “ultraterrena” del procedimento per la definizione delle questioni di rilevanza patrimoniale: accolto il ricorso di una donna contro la figlia dell’ex marito, in qualità di erede, al fine di accertare il suo diritto alla pensione di reversibilità ed all’assegno di divorzio, già attribuitole in via provvisoria.Lo ha affermato la Cassazione, con l’ordinanza 16951/14. Il caso Il Tribunale di Savona dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra due coniugi e rimetteva la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio in merito alle questioni economiche. Quasi due anni dopo veniva dichiarato il decesso dell’ex marito e veniva disposta l’interruzione del giudizio. L’ex moglie proponeva ricorso per la prosecuzione del giudizio nei confronti della figlia nonché coerede dell’ex marito defunto, chiedendo la liquidazione, al solo fine dell’accertamento del diritto alla pensione di reversibilità, dell’assegno di divorzio già attribuitole in via provvisoria. Sia in primo grado che in appello tale richiesta veniva respinta. Avverso la sentenza della Corte d’appello ricorreva in Cassazione la donna. Nell’analizzare il ricorso, la Corte di Cassazione rileva come la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio integri un capo autonomo della sentenza, che passa in giudicato anche in pendenza di gravame contro le statuizioni sull’attribuzione e quantificazione dell’assegno. Pertanto, il procedimento per la definizione delle questioni di rilevanza patrimoniale non si estingue per cessazione della materia del contendere, ma prosegue, nonostante il decesso di uno dei coniugi (Cass., n. 8874/13). Fermo il giudizio della Corte di Cassazione, secondo cui «se è vero infatti che la morte di uno dei coniugi determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione e di divorzio in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, in quanto tale intrasmissibile agli eredi, una situazione diversa si determina nel caso in cui la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata pronunciata e il giudizio di legittimità prosegue, anche unicamente, per la determinazione dell’assegno. Ferma infatti la pronuncia dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ormai passata in giudicato, resta da definire una questione di rilevanza esclusivamente patrimoniale ma non priva di riflessi sulla sfera giuridica delle parti e dei loro eredi». Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it