CRISI CONIUGALE: DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Partner debole e partner forte. La giurisprudenza distingue questi due soggetti nei procedimenti di separazione e divorzio, con riferimento soprattutto alla natura economica come elemento pregiudiziale della forza. La tutela, quindi, si concentra in quello che è definito come partner debole che necessita di aiuto e sostegno.Come si traduce questa forma di aiuto e sostegno?
Nell’assegno di mantenimento che il giudice è chiamato a determinare nel suo ammontare. L’avvocato Anna Ruggieri, nel corso di una relazione ad un convegno sulla crisi coniugale, apre scenari ed interrogativi interessanti che si fondano su recenti prese di posizione che in qualche modo “smantellano” la troppo semplicistica suddivisione della coppia. Componente dell’osservatorio nazionale del diritto di famiglia il legale, fuoriesce dall’analisi della legge, e invita alla riflessione su quello che vuol dire “fallimento” di un matrimonio o una convivenza. ·Chi ha diritto all’assegno di mantenimento? “Nella giurisprudenza – risponde Ruggieri – si dice il coniuge debole cioè quello che non ha reddito o che ha un reddito più basso dell’altro. In passato i giudici decidevano in questa direzione in modo da equiparare le posizioni, oggi, però, entrano in ballo altri criteri: c’è l’obbligo morale e giuridico di attivarsi da parte del soggetto debole di cercarsi un lavoro. Siccome nel processo civile l’onere della prova spetta a chi lo dice, ed era un po’ difficile per il marito dimostrare che la moglie non faceva nulla per trovare un occupazione. Oggi le cose sono cambiate e spetta al coniuge debole che chiede l’assegno di dimostrare di aver cercato un lavoro. E’ una rivoluzione perché si inverte l’onere della prova”.