Se l’ex non paga il mutuo si riduce il mantenimento
Dopo la separazione, la mia ex moglie, con cui convivono i figli, ha avuto l’assegnazione della casa coniugale in comproprietà al 50% su cui grava un mutuo cointestato: la madre collocataria (dopo 1 anno) si rifiuta di pagare la sua parte di mutuo; per non far pignorare la casa sto pagando io la sua quota. Posso chiedere una riduzione dell’assegno di mantenimento a compensazione della quota mutuo non versata dall’altro genitore? In che modo? La risposta al quesito da Lei posto necessita di una opportuna premessa. In linea generale, il contratto di mutuo deve considerarsi autonomo rispetto alle questioni economiche riguardanti la separazione dei coniugi sicché il giudice non entra (né ha il potere di farlo) al momento della decisione, nelle condizioni contrattuali stipulate da uno o entrambi i coniugi con la banca. D’altro canto a quest’ultima non interessa in alcun modo che tra le parti contraenti (che ben potrebbero essere diverse da due coniugi) i rapporti si siano incrinati; essa sarà, com’è ovvio, interessata in via esclusiva a che le parti contraenti che si sono impegnate alla restituzione del prestito siano solvibili. Ciò detto, tuttavia, non implica che il giudice non possa tenere conto – nell’ambito di un giudizio di separazione – di tale esborso o che i coniugi non possano trovare un accordo che riesca a contemperare le esigenze di ciascuno (come di fatto sembra essere avvenuto – almeno inizialmente – nel Suo caso). Anche se, infatti, il giudice della separazione non può interferire sulle condizioni del contratto di mutuo, comunque è sempre opportuno che egli conosca le capacità di reddito delle parti, non solo con riferimento alle “entrate”, ma anche di quelli che sono gli effettivi esborsi (tasse, bollette, finanziamenti, spese alimentari, ecc.) anche presumibili di ciascuno (ad esempio i costi per il nuovo alloggio del coniuge che andrà via da casa). Per questo, in generale, al giudice dovrebbero essere fornite sempre tutte le informazioni necessarie per poter prendere adeguati provvedimenti di natura economica; anche l’onere del mutuo, perciò, è un costo di cui è importante che il magistrato tenga conto al pari di tutte le altre spese prima di determinare la quota del mantenimento per l’altro coniuge o per la prole. In tal senso, la Cassazione [1] ha affermato che se, ad esempio, sia fatto rilevare nel giudizio che il mutuo sulla casa coniugale grava per intero sul marito, quando invece essa sia assegnata alla moglie, il magistrato può legittimamente prevedere una riduzione dell’assegno di mantenimento in favore di quest’ultima. In questo caso, infatti, viene a crearsi una sproporzione economica tra le capacità di reddito delle parti che il giudice dovrà considerare nella determinazione dell’assegno. Al pari, il giudice potrà anche imporre a carico di un genitore, come modalità di adempimento dell’obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, il pagamento delle rate di mutuo gravante sulla casa familiare, trattandosi non solo di una voce di spesa determinata, ma anche strumentale alle esigenze cui il mantenimento è finalizzato [2]. Se questo è vero, ritengo pertanto che il discorso possa essere trasposto (e che perciò il giudice possa pronunciarsi con una delle modalità su descritte) anche al caso in cui il coniuge si trovi di punto in bianco nella situazione di dover sopperire alle inadempienze di pagamento dell’altro. Se Sua moglie, infatti, avesse fatto emergere durante le trattative della separazione di non voler (o poter) proseguire nel pagamento del mutuo (adducendo le più svariate ragioni), un eventuale accordo tra voi coniugi avrebbe potuto essere nel senso di prevedere un accollo esclusivo del mutuo da parte sua con la conseguente proporzionale riduzione dell’importo del mantenimento da versare alla prole. Orbene, non è chiaro, dalla lettura dei fatti narrati, se del contratto di mutuo si sia fatta espressa menzione negli accordi di separazione, ma di certo può dirsi che gli accordi così raggiunti abbiano dato per presupposta la circostanza che l’accollo del debito con la banca fosse avvenuto da ambo le parti. Essendosi, però, questa circostanza (del mancato pagamento) verificata dopo l’omologa della separazione da parte del Tribunale, l’unico modo per ottenere un nuovo e diverso provvedimento (nel senso da Lei prospettato) sarebbe quello di depositare un nuovo ricorso per chiedere la modifica delle condizioni di separazione [3]. Infatti, tutti i provvedimenti relativi ai coniugi e alla prole che sono stati adottati con la sentenza di separazione, possono essere modificati in ogni tempo, in quanto si tratta di provvedimenti dipendenti dalle circostanze esistenti al momento in cui vengono pattuiti dalle parti (in caso di separazione consensuale) o imposti dal giudice (in caso di separazione giudiziale). La modifica può essere richiesta nel caso in cui sopraggiungano nuove circostanze di fatto rispetto a quelle esistenti al momento della sentenza ovvero nel caso in cui sussistano delle circostanze già esistenti ma che non sono state considerate dal giudice in sede di emanazione della sentenza. Certamente, il fatto che Sua moglie non stia più pagando il mutuo sulla casa coniugale è una circostanza nuova che la costringe a far fronte a grossi sacrifici, anche finalizzati ad evitare che l’istituto di credito possa aggredire l’immobile (con un pignoramento), atteso che il debito è stato contratto in solido da entrambe le parti. Nel contesto di una istanza di modifica, Lei potrà chiedere espressamente al giudice di: – ridurre l’importo dell’assegno per i figli, stante il raddoppio della cifra che sta pagando sulla casa assegnata a Sua moglie (circostanza che Le sarà facile provare); – e, in subordine, di determinare l’importo nella diversa quantità ritenuta di giustizia. Naturalmente, prima della proposizione di detto ricorso, sarà opportuno invitare formalmente Sua moglie ad un accordo bonario (anche finalizzato alla sottoscrizione di una scrittura privata), soprattutto nell’interesse dei due minori. Ciò non solo per motivi strettamente psicologici (i minori percepiscono e soffrono molto le tensioni e gli attriti in atto tra i genitori) ma anche eminentemente pratici (da questa situazione potrebbe conseguire la Sua difficoltà a versare costantemente l’assegno previsto nella separazione). In subordine, ritengo che – nel caso in cui la condotta di Sua moglie protratta nel tempo La ponga a serio rischio di non poter provvedere appieno al mantenimento dei due minori (sempre che però, la condizione del pagamento fosse prevista negli accordi) – possano sussistere anche i presupposti per esperire una domanda diretta ad ottenere dal giudice la “soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento” [4]. Sicuramente, infatti, la condotta di Sua moglie può recare pregiudizio ai minori poiché crea il rischio che, nel tempo, Lei possa non essere più in grado di sopportare i costi del loro mantenimento. Si tratta di una domanda a seguito della quale il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Un’ulteriore azione che potrebbe essere esperita nei confronti di Sua moglie – ove Lei non fosse in grado di sostenere al contempo i due esborsi (del mutuo e del mantenimento) – è quella di una denuncia penale per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare [5]. Con una recente pronuncia [6], infatti, la Cassazione ha chiarito come la casa coniugale rappresenta uno di quei mezzi di sussistenza che vanno garantiti al coniuge e ai minori dopo la separazione. Se, pertanto, il coniuge che si è obbligato con la banca (perciò anche Sua moglie) a versare le rate del mutuo ne interrompe il relativo pagamento, rischia di far perdere alla famiglia l’abitazione. L’altro coniuge (che può essere il beneficiario dell’assegno, ma anche chi lo versa) può di conseguenza ben trovarsi nella condizione di dover utilizzare (come sta avvenendo a Lei) i propri introiti per saldare i debiti con la banca anziché provvedere alle necessità proprie e dei figli (che vanno al di là dei bisogni primari ed essenziali). In tal caso il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare scatta comunque, in quanto – precisa la Corte – non occorre che il familiare abbia agito con la precisa intenzione di far mancare ai familiari i mezzi di sussistenza, ma è sufficiente il fatto oggettivo che la famiglia sia stata privata, di fatto, del mantenimento. La personale impressione ricevuta dalla lettura della Sua vicenda è che l’accordo raggiunto tra voi coniugi in sede di separazione sia stato frutto di un procedimento frettoloso o quantomeno stereotipato e, con tutta probabilità, non espressione di una piena volontà e dei bisogni delle parti. Il consiglio che, pertanto, mi sento di darLe è, per le iniziative future, di orientarsi verso un tipo di approccio differente, magari rivolgendosi ad un legale formato al diritto collaborativo. Ove, infatti, Lei e Sua moglie riusciste (come Le auguro) a trovare un accordo, sarebbe sempre possibile la sottoscrizione di una scrittura privata o la richiesta congiunta di un provvedimento di modifica delle condizioni di separazione (se pure, in tale secondo caso, occorrerebbe addurre in giudizio circostanze nuove non correttamente valutate nei precedenti accordi e non di certo un rifiuto ingiustificato a pagare). Tale nuovo accordo potrebbe essere raggiunto attraverso la pratica collaborativa che – rispetto ad una ordinaria separazione consensuale o modifica delle condizioni della stessa – è quello maggiormente in grado di condurre i coniugi ad un accordo globale (in quanto riguarda le questioni sia patrimoniali che personali della coppia), soddisfacente (perché rispecchia la volontà delle parti coinvolte e non dei loro avvocati o del giudice) e duraturo (perché presenta ridottissime possibilità che i coniugi abbiano di successivi ripensamenti). Grazie al procedimento collaborativo, le parti possono raggiungere un accordo in poche settimane (al più pochi mesi). Dove, poi, i problemi maggiori riguardino, come nel Suo caso, questioni economiche i coniugi potranno scegliere di farsi accompagnare, oltre che da avvocati collaborativi, anche da un “financial professional” (ossia un commercialista formato anch’egli al metodo collaborativo) nella elaborazione degli accordi relativi alle questioni economiche. –
Fonte: http://www.laleggepertutti.it