N.6139/15 – Sottrazione internazionale necessario esercizio concreto del diritto di affidamento del genitore
Per il ritorno dei minori nei casi di sottrazione internazionale necessario l’esercizio concreto del diritto di affidamento del genitore che chiede il rimpatrio
Se manca il presupposto dell’effettivo esercizio del diritto di affidamento deve essere escluso il rientro del minore nei casi di sottrazione internazionale. Non basta, quindi, il regime astratto dell’affidamento legale per giustificare il ritorno. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 6139/15 del 26 marzo 2015 (sottrazione), chiamata ad applicare la Convenzione dell’Aja sulla sottrazione internazionale dei minori del 25 ottobre 1980, ratificata dall’Italia con legge 15 gennaio 1994 n. 64. A rivolgersi alla Cassazione è stata la madre di una bambina, che aveva impugnato il decreto del Tribunale di Catania il quale aveva disposto il ritorno della minore in Belgio, dal padre che si era rivolto all’Autorità centrale belga. La coppia si era separata e la donna aveva lasciato il Belgio, dove prima viveva con il marito, tornando in Italia. La Cassazione ha chiarito che presupposto per il ritorno del minore è che, al momento del trasferimento, il diritto di affidamento sia effettivamente esercitato dal richiedente senza che rilevino le cause e le ragioni del mancato esercizio. Così non era nel caso di specie senza che fossero indicate le cause e le ragioni del mancato esercizio, malgrado l’onere probatorio “riguardante l’effettivo esercizio del diritto di custodia” sia a carico del genitore non convivente. Non basta – osserva la Cassazione – basarsi sul regime astratto dell’affidamento legale o invocare un viaggio a Disneyland poiché il concreto esercizio di un potere genitoriale non deve avere carattere episodico. Va poi aggiunto che il padre aveva visto la bambina pochissime volte limitandosi ad esercitare il diritto di visita e non quello di custodia. La bambina, poi, era andata poche volte a scuola anche per difficoltà legate alla lingua del luogo. Di conseguenza è stato accolto il ricorso della madre, con annullamento, con rinvio, del provvedimento di ritorno del minore.
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