N.6855/14 – Ti rifai una famiglia? Niente assegno
Se Se una donna divorziata si rifà una famiglia, pur senza risposarsi, non avrà più diritto agli assegni di mantenimento dell’ex coniuge: è un brindisino a far cambiare le regole che di fatto avevano consentito a migliaia di donne di percepire ugualmente il denaro limitandosi semplicemente a non risposarsi, seppur convivendo con un altro uomo. La prima sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che la formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell’assegno, anche se poi la nuova convivenza si interrompe. Finora in molte preferivano non sposarsi con il nuovo compagno per non perdere gli alimenti del marito. Ma da questo momento il giochetto non servirà a nulla. La sentenza è la n. 6855 ed è stata depositata il 3 aprile scorso. La coppia brindisina aveva divorziato il 3 luglio 2006 e a carico del marito era stato disposto il pagamento di un assegno mensile di mille euro. La donna nel frattempo si era costruita una nuova famiglia e aveva avuto due figli dal compagno. Poi la nuova relazione si era interrotta. L’ex marito ha presentato ricorso in appello chiedendo che l’esclusione del pagamento di ogni assegno. La Corte d’appello di Lecce aveva dato ragione alla donna disponendo che l’ex marito continuasse a mantenerla, a prescindere dalla sua nuova vita. Diverso è stato il parere della Cassazione e questo cambierà la situazione di migliaia di famiglie. “Ove la convivenza assuma i connotati di stabilità e di continuità e i conviventi elaborino un progetto e un modello di vita in comune (analogo a quello del matrimonio), con la presenza di figli, la mera convivenza si trasforma in famiglia di fatto”, scrivono i giudici. In una situazione di questo genere si rescinde ogni connessione con la precedente convivenza matrimoniale e con ciò ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile. Cosa succede se l’ex moglie dovesse separarsi dal nuovo convivente? Anche qui la Cassazione si esprime in maniera netta: “La scelta della nuova convivenza, magari anche alimentata dalla nascita di figli, deve essere caratterizzata dall’assunzione piena di un rischio che possa cessare anche questa seconda famiglia di fatto”. Insomma per la Cassazione, anche se la ex moglie chiude la nuova relazione non può tornare ad avere diritto all’assegno di mantenimento. La sentenza della Cassazione apre nuove strade anche a livelli pensionistici perché da un lato potrebbe aprire la strada all’eventuale ottenimento della pensione di reversibilità in favore di un convivente di fatto che non si è mai sposato (cosa finora esclusa dalla legge) e dall’altro vieterebbe il vitalizio di reversibilità in favore dell’ex coniuge che nel frattempo si è costruito una nuova famiglia anche senza risposarsi.una donna divorziata si rifà una famiglia, pur senza risposarsi, non avrà più diritto agli assegni di mantenimento dell’ex coniuge: è un brindisino a far cambiare le regole che di fatto avevano consentito a migliaia di donne di percepire ugualmente il denaro limitandosi semplicemente a non risposarsi, seppur convivendo con un altro uomo. La prima sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che la formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell’assegno, anche se poi la nuova convivenza si interrompe. Finora in molte preferivano non sposarsi con il nuovo compagno per non perdere gli alimenti del marito. Ma da questo momento il giochetto non servirà a nulla. La sentenza è la n. 6855 ed è stata depositata il 3 aprile scorso. La coppia brindisina aveva divorziato il 3 luglio 2006 e a carico del marito era stato disposto il pagamento di un assegno mensile di mille euro. La donna nel frattempo si era costruita una nuova famiglia e aveva avuto due figli dal compagno. Poi la nuova relazione si era interrotta. L’ex marito ha presentato ricorso in appello chiedendo che l’esclusione del pagamento di ogni assegno. La Corte d’appello di Lecce aveva dato ragione alla donna disponendo che l’ex marito continuasse a mantenerla, a prescindere dalla sua nuova vita. Diverso è stato il parere della Cassazione e questo cambierà la situazione di migliaia di famiglie. “Ove la convivenza assuma i connotati di stabilità e di continuità e i conviventi elaborino un progetto e un modello di vita in comune (analogo a quello del matrimonio), con la presenza di figli, la mera convivenza si trasforma in famiglia di fatto”, scrivono i giudici. In una situazione di questo genere si rescinde ogni connessione con la precedente convivenza matrimoniale e con ciò ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile. Cosa succede se l’ex moglie dovesse separarsi dal nuovo convivente? Anche qui la Cassazione si esprime in maniera netta: “La scelta della nuova convivenza, magari anche alimentata dalla nascita di figli, deve essere caratterizzata dall’assunzione piena di un rischio che possa cessare anche questa seconda famiglia di fatto”. Insomma per la Cassazione, anche se la ex moglie chiude la nuova relazione non può tornare ad avere diritto all’assegno di mantenimento. La sentenza della Cassazione apre nuove strade anche a livelli pensionistici perché da un lato potrebbe aprire la strada all’eventuale ottenimento della pensione di reversibilità in favore di un convivente di fatto che non si è mai sposato (cosa finora esclusa dalla legge) e dall’altro vieterebbe il vitalizio di reversibilità in favore dell’ex coniuge che nel frattempo si è costruito una nuova famiglia anche senza risposarsi.
Fonte:senzacolonnenews.it