N.20509/10 – I nonni non devono mantenere il nipote al posto del figlio separato inadempiente
I nonni non devono al nipote, al posto del figlio separato inadempiente, né il mantenimento né gli alimenti se la madre del bambino è in condizioni economiche tali da riuscire a provvedere da sola al piccolo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20509 del 30 settembre 2010, ha respinto il ricorso di una mamma che aveva chiesto al suocero di concorrere al mantenimento del nipote dato che il figlio, condannato dal giudice della separazione a provvedere, non aveva mai versato l’assegno. L’unico rimedio esperibile è fare causa all’ex.La vicenda riguarda una coppia di Lecce. Dopo la separazione lei non aveva avuto nulla dall’ex marito e per questo aveva fatto causa ai suoceri, peraltro molto ricchi. Il Tribunale pugliese, a gennaio del 2004, le aveva dato ragione fissando un assegno a carico del nonno di 700 euro mensili.
Poi la Corte d’Appello aveva cambiato idea sostenendo che i nonni non avrebbero dovuto sostituirsi al figlio inadempiente. Non solo. La signora era laureata e aveva un lavoro, dunque, avevano concluso i giudici, era perfettamente in grado di provvedere al bambino.
Questa decisione è stata confermata in Cassazione. Infatti la prima sezione civile ha respinto il ricorso della mamma chiarendo che “l’articolo 147 del codice civile impone ai genitori l’obbligo di mantenere i propri figli. Tale obbligo grava su di essi in senso primario ed integrale, il che comporta che se l’uno dei due non voglia o non possa adempiere, l’altro deve farvi fronte con tutte le risorse patrimoniali di cu dispone e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche.
Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere il loro dovere nei confronti dei figli previsto dall’articolo 148 del codice civile, che comunque trova ingresso non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto l’altro genitore non abbia mezzi per provvedervi”.
Fonte: www.cassazione.net