Il disinteresse verso i propri figli legittima l’affidamento esclusivo
Il disinteresse del padre verso i propri figli legittima l’affidamento esclusivo degli stessi alla madre e l’applicazione di sanzioni ex art 709 ter c
La premessa
Gli obblighi genitoriali trovano la loro fonte nell’art. 30 della Carta Costituzionale, nonché nell’art. 147 cod. civ.: si tratta, come è noto, dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione.
Qualora i genitori non adempiano a tali doveri costituzionalmente sanciti, il codice civile prevede (nei casi più gravi) il rimedio drastico della decadenza dalla potestà parentale (art. 330 cod. civ.) oppure provvedimenti di limitazione di tale potestà (artt. 333 e 334 cod. civ.), ovviamente assunti con espresso riferimento al pregiudizio arrecato al minore, sia dal punto di vista personale che patrimoniale.
La finalità delle succitate norme codicistiche è certamente quella di proteggere il minore dai pregiudizi subiti a causa delle violazioni dei propri doveri da parte di uno od entrambi i genitori.
Con Legge n. 54/2006 è stato poi inserito nel codice di rito il dettato dell’art. 709 ter c.p.c., al quale è possibile far riferimento ogni qualvolta si verifichi inadempimento agli obblighi genitoriali oggetto della decisione giudiziaria ovvero si riscontrino comportamenti lesivi degli interessi della prole.
Nella sentenza in commento, si è fatto espresso richiamo alla suddetta disposizione per il caso del danno subito dai figli a causa del completo disinteresse mostrato da uno dei genitori.
Il caso
Una donna presentava innanzi al Tribunale di Modena ricorso per separazione giudiziale chiedendo che la stessa fosse addebitata al marito, reo di aver abbandonato la stessa e le figlie minori e di essersene completamente disinteressato nell’ultimo biennio.
Nel corso dell’istruttoria emergeva invero che il marito si era allontanato dall’abitazione coniugale tre anni prima e che, dall’anno successivo, aveva completamente omesso di occuparsi della propria famiglia sia a livello morale, sia a livello economico.
A causa dell’assenza di ogni contribuzione successiva all’abbandono della casa coniugale, la donna e la prole versavano in gravi condizioni economiche, tali per cui si era reso addirittura necessario l’intervento dei Servizi Sociali.
Sulla base di tali presupposti, la donna chiedeva pure che le figlie le venissero affidate in via esclusiva.
Contestualmente alla domanda di separazione giudiziale, la ricorrente chiedeva che il marito venisse condannato al risarcimento del danno esistenziale dalla stessa asseritamente subito.
La decisione del Tribunale di Modena
Con sentenza emessa il 17 settembre 2012, il Tribunale di Modena, nell’accogliere le richieste della ricorrente, ha innanzitutto affidato le figlie in via esclusiva alla madre a causa dell’evidente e persistente disinteresse mostrato dal padre nei confronti della prole.
Pertanto, ad avviso del Tribunale di Modena, l’assenteismo del genitore costituisce legittima deroga al regime dell’affido condiviso introdotto con Legge n. 54/2006 [1].
Quanto alla domanda di risarcimento formulata dalla moglie, il Giudice di Prime Cure, richiamando la più recente giurisprudenza di merito, [2] ne ha affermato la sua inammissibilità nel corso del giudizio di separazione personale (pur se scaturente dalle medesime ragioni che sorreggano la domanda di addebito).
Tuttavia, il Tribunale, precisando che la suddetta domanda conteneva un’ampia richiesta di condanna, ha comunque ritenuto di poter qualificare e valutare la stessa ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., secondo comma, ipotesi n. 2 , che trova sua opportuna sede nel procedimento di separazione.
Il Collegio giudicante ha quindi ricordato quali siano le funzioni delle misure stabilite nell’art. 709 ter c.p.c., nonché i presupposti che ne legittimano l’applicabilità.
Nella pronuncia de qua, si legge infatti che la funzione delle misure di cui all’art. 709 ter c.p.c. è quella di indurre l’obbligato al rispetto delle prescrizioni giudiziali emesse a suo carico e ad astenersi in futuro da condotte qualificabili in termini di inottemperanza all’ordine impostogli in sede giudiziale.
Più in particolare il Tribunale di Modena ha poi ricordato che la misura del risarcimento del danno di cui al comma secondo, numero 2) della citata norma processuale è caratterizzata da duplice natura e finalità. Trattasi, infatti, sia di mezzo di coazione volto a far cessare il comportamento illecito del genitore, sia di mezzo di reintegrazione di un grave pregiudizio.
Ne consegue che, laddove si intenda ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale a titolo di responsabilità per disinteresse nei confronti del figlio, dovrà provarsi che da tale comportamento il minore abbia subito un grave e consistente pregiudizio, nonché il nesso di causalità tra la condotta illecita ed il pregiudizio stesso.
In mancanza di tale prova, il comportamento lesivo potrà essere sanzionato soltanto tramite i rimedi dell’ammonizione e della sanzione pecuniaria, ipotesi previste e disciplinate dall’art. 709 ter c.p.c., secondo comma, n. 1) e n. 4).
Nella fattispecie specifica, il Tribunale di Modena, ritenendo provato il grave pregiudizio subito dalle figlie minori completamente abbandonate dal padre con gravi conseguenze sulla loro condizione relazionale e psicologica, ha quindi condannato quest’ultimo al risarcimento del danno valutandolo in sede equitativa ex art. 1226 cod. civ..
[1] In senso conforme: Trib. Novara, 11.2.2010 in cui viene affermato che è legittimo affidare la figlia alla madre, quando il padre dimostra disinteresse, nonostante l’affido condiviso sia la regola; Trib. Bologna, 17 aprile 2008 secondo il quale : “In tema di separazione giudiziale dei coniugi, va escluso l’ affidamento condiviso dei figli minori a fronte del totale disinteresse mostrato da uno dei genitori per i figli stessi”; Trib. Messina, 29 gennaio 2008: “Qualora uno dei genitori non assolva agli obblighi di cura e di presenza nella vita del minore, può disporsi, nel processo di divorzio, l’affidamento esclusivo all’altro genitore ed al fine di evitare che l’assenza del primo renda difficile l’adozione delle decisioni relative al minore, può anche disporsi che l’affidatario possa adottare da solo in difetto di esplicita opposizione da parte dell’altro, anche le decisioni maggiore interesse”; Trib. Pordenone, 30 marzo 2007 “In tema di affidamento dei figli minori, è opportuno che questi ultimi rimangano affidati in modo esclusivo al padre allorché non esista alcuna consuetudine di vita con la madre, la quale, dopo essersi trasferita in altra regione d’Italia ed aver formato una nuova famiglia, non abbia più avuto alcun contatto, neppure telefonico, con i figli. Inoltre, la madre, disinteressandosi dell’esito della causa di divorzio (non comparendo all’udienza presidenziale, né costituendosi nella successiva fase del giudizio) ha dimostrando di non avere argomenti contrari a quelli svolti dal marito a sostegno della richiesta di affidamento esclusivo della prole. In casi del genere, non può ritenersi conforme all’interesse dei figli l’affidamento condiviso, anche in considerazione del fatto che le decisioni che li riguardano dovranno più opportunamente essere prese dal genitore che conosce il loro carattere ed i loro bisogni”.
[2] Trib. Monza, 11 marzo 2009, n. 818; Trib. Milano, 20 marzo 2009, n. 3862; Trib. Modena, 1 ottobre 2010.
* Nota a sentenza dell’avv. Patrizia D’Arcangelo pubblicata sulla Rivista Questioni di Diritto di Famiglia -Maggioli Editore.
Autore: Patrizia D’Arcangelo