Sdoppiamento della giurisdizione nel caso di sottrazione e affidamento del minore conforme al diritto Ue
E’ conforme al regolamento Ue n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, lo sdoppiamento della giurisdizione sul rientro e sull’affidamento. Con la conseguenza che la decisione sul rientro deve essere presa dal giudice del luogo in cui il minore ha acquisito la nuova residenza in base al principio di prossimità e quella sull’affidamento dal giudice del luogo in cui il minore risiedeva in modo abituale prima del trasferimento illecito. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 9632/15 depositata il 12 maggio 2015 (9632). La Suprema Corte ha anche precisato che se il minore si è del tutto ambientato nel Paese nel quale l’ha condotto la madre e il padre mostra elementi di inadeguatezza è corretto non ordinare il ritorno della bambina. Questi i fatti. Una donna si era allontanata dall’Italia, luogo della residenza abituale, con la figlia, recandosi in Polonia e impedendo al padre di vedere la bambina. Quest’ultimo aveva così chiesto all’Autorità centrale il rientro in Italia della minore in base alla Convenzione dell’Aja sulla sottrazione internazionale dei minori del 1980. La domanda era stata trasmessa ai giudici polacchi secondo i quali, però, pur in presenza dell’illegittimo trasferimento, sussistevano gravi motivi ostativi al rientro in Italia. Il Tribunale di Firenze si era dichiarato competente in base al regolamento n. 2201/2003 per decidere sulla richiesta del padre in ordine all’affidamento esclusivo, considerando che la minore, sino al momento della decisione della madre di partire per la Polonia, era residente in Italia. Nel merito, però, il Tribunale aveva respinto il ricorso del padre ritenendo che fosse meglio per la minore rimanere in Polonia con la madre e la nonna. Una conclusione condivisa dalla Corte di appello che ha dato rilievo preminente all’interesse superiore del minore che si trovava in Polonia in condizioni abitative ed economiche adeguate. L’uomo si è così rivolto alla Cassazione che, però, gli ha dato torto. In particolare, secondo la Suprema Corte, la minore si era del tutto ambientata in Polonia raggiungendo un equilibrio adeguato alla sua crescita. La scelta dell’affidamento esclusivo alla madre, quindi, malgrado il suo comportamento illegittimo, aveva un solido fondamento nell’interesse superiore della minore a fronte, invece, di evidenti elementi di inadeguatezza del padre. La Cassazione, poi, con riguardo alla presunta violazione del regolamento n. 2201/2003 e, in particolare, degli articoli 10 e 11, in ragione del fatto che, secondo il ricorrente, il Tribunale di Firenze avrebbe dovuto provvedere sull’istanza di rientro, ha chiarito che detto regolamento non deroga al criterio di competenza della Convenzione sulla sottrazione internazionale del 1980 attribuendo la competenza al giudice del luogo in cui il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento o del mancato rientro fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato Ue.
In ogni caso, poi, a tutela del minore, in materia di affidamento e responsabilità genitoriale la competenza è attribuita “al giudice dello Stato membro dell’Unione europea nel quale il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento”. Si tratta – precisa la Cassazione – di una conservazione della competenza che porta a una temporanea fase di sdoppiamento della giurisdizione sul rientro e sull’affidamento, funzionale a impedire che venga rescissa la competenza del giudice del luogo in cui il minore aveva la residenza abituale prima dell’illecito trasferimento.
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