Spetta al giudice competente sulla responsabilità genitoriale decidere sull’assegno di mantenimento ai figli
Il mantenimento dei figli deve essere deciso dal giudice competente sulle questioni di responsabilità genitoriale e non dal tribunale che ha la giurisdizione sulla separazione o il divorzio. E’ la Corte di giustizia dell’Unione europea a chiarire l’incidenza delle domande accessorie rispetto alle controversie in materia di separazione e di affidamento dei figli. Con la sentenza depositata il 16 luglio (C-184/14, C-184:14) la Corte Ue ha fornito un importante chiarimento sull’applicazione di alcuni regolamenti relativi a questioni familiari.
Il rinvio pregiudiziale è stato formulato dalla Cassazione italiana alle prese con una controversia tra due coniugi, cittadini italiani residenti a Londra. Il marito si era rivolto al Tribunale di Milano per la separazione con addebito alla moglie, proponendo la somma mensile di 4mila euro per il mantenimento dei figli. La moglie si era opposta e aveva eccepito l’incompetenza, ritenendo che sulle questioni sull’affidamento e sul mantenimento dei figli dovesse pronunciarsi il giudice inglese competente in quanto i bambini erano residenti, con l’intera famiglia, a Londra. Il Tribunale di Milano si era dichiarato competente sulla separazione e sulla domanda di assegno alla moglie (accessoria rispetto al procedimento di separazione), ma non sulle questioni del mantenimento dei minori. In questa vicenda è venuto in rilievo il regolamento n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale che abroga il regolamento n. 1347/2000, in base al quale la giurisdizione, nelle cause di divorzio e separazione, può essere attribuita, tra gli altri, al giudice della cittadinanza comune. Inoltre, il regolamento esclude dal proprio ambito di applicazione le obbligazioni alimentari ad eccezione dei casi in cui esse siano accessorie a un procedimento di responsabilità genitoriale prevedendo, in una simile situazione, che il giudice competente per la responsabilità genitoriale decida anche sulle obbligazioni alimentari.
Per la responsabilità genitoriale, la giurisdizione è assegnata, in linea di principio, al giudice della residenza abituale del minore. In particolare, il regolamento n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni sulle obbligazioni alimentari indica come titoli di giurisdizione, all’articolo 3, il luogo di residenza abituale del convenuto o la residenza abituale del creditore o il giudice del luogo competente a conoscere di una controversia sullo stato della persona se la domanda sulle obbligazioni alimentari è accessoria o l’autorità giurisdizionale competente in materia di responsabilità genitoriale.
Centrale, quindi, la qualificazione e la portata della nozione di “domanda accessoria”. Per la Corte di giustizia, poiché l’articolo 3 non rinvia al diritto degli Stati membri “per la determinazione del senso e della portata di tale nozione, quest’ultima deve ricevere, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme”, tenendo conto che il regolamento distingue in modo chiaro le azioni relative allo stato delle persone da quelle relative alla responsabilità genitoriale. L’articolo 3 indica i criteri di giurisdizione in modo alternativo: “in quanto legati dalla congiunzione «o», – osserva la Corte di giustizia – tale formulazione non consente di stabilire in modo inequivocabile se il loro carattere alternativo implichi che le domande relative alle obbligazioni alimentari nei confronti di un figlio siano accessorie solamente a un’azione relativa alla responsabilità genitoriale, o se, invece, tali domande possano essere ritenute accessorie anche a un’azione relativa allo stato delle persone”. Per la Corte, tuttavia, la domanda che ha al centro le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli rientra tra i procedimenti giudiziari che riguardano i diritti e gli obblighi dei genitori verso i figli e non i rapporti tra coniugi. Questa interpretazione trova riscontro anche considerando il contesto e gli obiettivi perseguiti nel regolamento che mette in primo piano la tutela del creditore degli alimenti. Pertanto – prosegue la Corte – non c’è dubbio che il giudice competente in materia di responsabilità genitoriale “è nella posizione migliore per valutare in concreto gli interessi in gioco legati alla domanda relativa a un’obbligazione alimentare in favore di un minore” e, quindi, stabilire l’importo che un coniuge deve versare prendendo in considerazione se l’affidamento è condiviso o esclusivo e gli “altri elementi di natura fattuale relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale sottoposti al suo esame”. Alla luce di quanto detto, la Corte di giustizia conclude nel senso che a decidere sulla questione del credito alimentare del minore sia il giudice competente sulla responsabilità genitoriale e non quello sulla separazione proprio perché il primo “ha la migliore conoscenza degli elementi essenziali per la valutazione della sua domanda” e deciderà mettendo in primo piano l’interesse superiore del minore, in linea con la Carta dei diritti fondamentali Ue.
Fonte:http://www.marinacastellaneta.it/