Spese ordinarie e spese straordinarie
Quando ci si trova ad affrontare una separazione è inevitabile, in caso di presenza di figli, dover procedere alla determinazione del mantenimento ed al calcolo del relativo assegno.Le voci di spesa ammesse si dividono fra:
1) spese ordinarie;
2) spese straordinarie.
Deve essere preliminarmente detto che il codice civile e la legge nel disciplinare la materia non fanno un elenco chiaro delle voci da riportare nell’una e nell’altra categoria, in particolare l’articolo 155 del codice civile, che trova valido fondamento nell’articolo 30 della Costituzione, si limita a stabilire che è compito dei genitori provvedere al mantenimento, cura, istruzione ed educazione dei figli, ma non specifica tra queste se vi sono spese ordinarie e spese straordinarie e quindi la dottrina e la giurisprudenza nel tempo hanno contribuito a meglio chiarire cosa debba essere incluso nell’una e cosa nell’altra categoria.
Questa distinzione è importante perché le spese ordinarie sono coperte con l’assegno che mensilmente un coniuge deve versare all’altro e quindi il genitore al quale è assegnato deve provvedere con i fondi ricevuti. Il regime delle spese straordinarie è diverso perché è previsto che i genitori si accordino ogni volta sulle spese straordinarie da sostenere, ciò anche se l’ammontare in percentuale può essere già stabilito nel provvedimento che stabilisce la tipologia di affido (condiviso: la regola o esclusivo: ipotesi eccezionale) e l’ammontare del mantenimento per il genitore non affidatario o non collocatario, in misura ad esempio del 50%. Nel caso in cui le parti non siano d’accordo sulle spese straordinarie da sostenere e sulla loro necessità, possono rivolgersi al giudice che valuterà caso per caso la necessarietà e anche la eventuale divisione degli importi. Il giudice potrà anche obbligare il genitore a rimborsare le spese sostenute nel caso in cui, avvisato dall’altro genitore non abbia manifestato il suo dissenso.
Spese Ordinarie
In base alla sentenza 925 del 2005 sono considerate spese ordinarie:
– le spese alimentari, per l’igiene personale, abbigliamento, mobilità urbana, libri e spese per le attività ludiche.
Ad ulteriore precisazione è stabilito che le spese scolastiche, ed in particolare le spese per i libri, sono considerate spese ordinarie sebbene l’esborso possa anche essere notevole ed avvengano con cadenza annuale. Stessa classificazione per le spese di cancelleria, gite scolastiche, abbigliamento congruo per l’ora di educazione fisica. Questo perché il carattere di queste spese è preventivabile e prevedibile e non vi è eccezionalità. Stessa sorte anche per le eventuali spese di convitto, nel caso in cui si decidesse di seguire questa strada educativa.
Per quanto riguarda le spese mediche occorre fare una distinzione perché la normale visita di controllo dal pediatra è considerata spesa ordinaria, idem anche per le spese per farmaci da banco, mentre le visite specialistiche, eventuali spese sostenute per interventi chirurgici o piani terapeutici sono considerate spese straordinarie.
Spese Straordinarie
Sono considerate spese straordinarie quelle non ricorrenti, non prevedibili in anticipo e che trascendono dalle normali esigenze della vita quotidiana, ad esclusione delle spese superflue. La giurisprudenza ritiene che debbano essere considerate tali le spese di ammontare rilevante in base al tenore di vita della famiglia. La Corte di Cassazione nella sentenza 9372 del 2012 ha anche stabilito che le stesse non possono essere incluse forfettariamente nell’importo da versare mensilmente in quanto contrastanti con il principio della proporzionalità e dell’adeguatezza del mantenimento.
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