N.21977/12 -Ripristino dell’assegno di mantenimento
Ripristino dell’assegno di mantenimento in caso di richiesta da parte dell’ex coniuge del finanziamento per la ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’immobile.
Con sentenza n. 21977 del 6 dicembre 2012, la Corte di Cassazione ha deciso che l’ex coniuge ha diritto al ripristino dell’assegno divorzile se le sue condizioni economiche si ….… sono aggravate per il fatto di dover pagare una rata di mutuo per spese di ristrutturazione. In primo grado, il Tribunale con sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico del marito un assegno divorzile per l’ammontare di 220 euro.
La Corte d’Appello di Venezia, accogliendo l’appello dell’uomo dichiarava invece che nulla era dovuto alla ex moglie. Successivamente, però, la donna chiedeva “il ripristino dell’assegno adducendo il peggioramento delle sue condizioni economiche (condizioni di salute, accresciuta difficoltà di reperire un’occupazione lavorativa)” nonché la necessità di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria da effettuare nel fabbricato condominiale in cui era ubicata la propria abitazione, per le cui spese aveva fatto fronte con la richiesta di un finanziamento bancario. Inoltre, la signora adduceva il miglioramento delle condizioni economico-patrimoniali dell’ex marito che era entrato in possesso di alcune proprietà ereditate in precedenza e che aveva potuto cedere in locazione. Su ricorso per cassazione dell’ex marito, i giudici di legittimità motivavano il ripristino dell’assegno a carico dell’uomo considerando, tra le altre cose, l’esposizione debitoria contratta a tal fine dalla donna con l’acquisizione di un finanziamento bancario e non per l’esborso costituito dall’importo complessivo della quota dei lavori condominiali.
La Suprema Corte torna sul tema dell’assegno divorzile e con la sentenza n. 21977, depositata il 6 dicembre 2012 ha deciso che l’ex coniuge ha diritto al ripristino dell’assegno di mantenimento se le sue condizioni economiche si sono aggravate per il fatto di dover pagare una rata di mutuo per spese di ristrutturazione.
In primo grado, il Tribunale con sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, intercorso fra B.G. e C..D.V. poneva a carico del marito un assegno divorzile per l’ammontare di 220 euro.
La Corte di appello di Venezia, accogliendo l’appello dell’uomo dichiarava invece che nulla era dovuto alla ex. Successivamente la donna chiedeva il ripristino dell’assegno adducendo il peggioramento delle sue condizioni economiche (condizioni di salute, accresciuta difficoltà di reperire un’occupazione lavorativa, necessità di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria nel fabbricato condominiale in cui è ubicata la sua abitazione cui aveva fatto fronte con un mutuo) e il miglioramento di quelle del marito che era entrato finalmente in possesso di alcune proprietà ereditate in precedenza che aveva potuto cedere in locazione.
Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso e imponeva all’uomo l’obbligo di versare un assegno mensile di 100 euro. La Corte di appello respingeva il reclamo sia dell’ex marito che della donna. Su ricorso per cassazione dell’ex marito (che aveva dedotto, tra le altre cose la contraddittorietà della motivazione quanto al collegamento fra un aggravio una tantum delle condizioni economiche della ex moglie e l’imposizione a tempo indefinito di un assegno divorzile a suo carico), gli Ermellini hanno spiegato tra le altre cose che “è stato preso in considerazione non l’esborso costituito dall’importo complessivo della quota dei lavori condominiali ma l’esposizione debitoria contratta a tal fine dalla (donna) con l’acquisizione di un finanziamento bancario”.
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(05/01/2013 – Luisa Foti) – Cita nel tuo sito
Fonte: Cassazione: va ripristinato assegno di mantenimento alla ex che deve affrontare spese di ristrutturazione
(StudioCataldi.it)
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