C.A. Venezia – Il riferimento alla PAS nella CTU non invalida la perizia
Sindrome di alienazione parentale: si tratta di una patologia effettivamente oggetto di dibattito tra gli esperti del settore per cui il consulente tecnico non è responsabile se, nella propria perizia, vi fa riferimento.
Il consulente tecnico nominato dal giudice nella causa tra i coniugi in merito all’affidamento dei figli minori, che faccia riferimento, nella propria perizia, ad una sindrome di alienazione parentale a carico di uno dei predetti minori (cosiddetta PAS) non è responsabile per grave negligenza professionale: si tratta, infatti, di una patologia che, seppur controversa, ha trovato un riconoscimento in ambito scientifico da una parte dei tecnici del settore. A dirlo è la Corte di Appello di Venezia con una recente ordinanza.
La vicenda
Un soggetto aveva avanzato una domanda di risarcimento dei danni (per un ammontare di ben 1.500.000 euro) nei confronti di un consulente tecnico, nominato dal giudice (cosiddetto CTU), ed incaricato di elaborare una perizia su un minore, al centro di una controversa vicenda familiare. Il consulente, nel proprio documento, aveva ritenuto sussistesse, in capo al minore medesimo, una PAS, ossia la sindrome di alienazione parentale per aver, uno dei genitori – discreditando sistematicamente l’ex coniuge – allontanato il giovane dall’altro genitore.
Il giudice ammette che l’inquadramento della PAS come autonoma patologia è ancora al centro di discussioni tra i tecnici del settore, tuttavia è anche vero che essa ha “trovato riconoscimento in ambito scientifico”; il che significa che non sbaglia il CTU che, nella propria perizia, vi si riferisca. Ciò non può qualificarsi come una grave negligenza professionale in quanto, indipendentemente dalla validità o meno di tali opinioni, essere “risultano avere comunque una loro dignità e riconoscimento scientifico”.