Il protocollo di Perugia
Il protocollo più eclatante che fa da apripista nel nostro paese in ambito di affidi minorili presso le aule giudiziarie è stato stipulato a Perugia:fra le seguenti parti
Tribunale di Perugia
Ordine degli avvocati di Perugia
Associazione italiana avvocati per la famiglia e per i minori
Forum delle associazioni familiari dell’Umbria
Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
Camera civile di Perugia
Avvocati matrimonialisti italiani
Premettiamo che evidenziamo in colore i punti 7 e 8 che troverete più sotto perchè focali.
IL PROTOCOLLO
PREMESSO CHE
E’ intenzione dei firmatari offrire modalità trasparenti e uniformi di accesso alla giustizia nel delicato ambito del processo in materia di famiglia. E’ pertanto stato individuato, concordato e approvato il seguente
PROTOCOLLO DI INTESA
I. E’ opportuno che i difensori delle parti, al fine di assicurare il contradditorio sulle rispettive domande ed istanze, nonché di evitare di gravare la Cancelleria con richieste di rilascio di copia degli atti e documenti, si scambino in ogni fase del procedimento tutti gli scritti difensivi e i documenti allegati direttamente via fax o e-mail entro i termini indicati.
Gli atti introduttivi dei giudizi
E’ auspicabile che
1. il ricorso per la separazione personale dei coniugi ovvero ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la comparsa di costituzione e risposta contengano tutte le domande rispetto alle quali il Presidente debba assumere i provvedimenti; il ricorso e la comparsa dovrebbero, comunque, essere essenziali nel contenuto; sarà, naturalmente, opportuno indicare le cause della separazione o del divorzio, tra cui gli eventuali inadempimenti del coniuge convenuto ai doveri nascenti dal matrimonio;
2. il ricorso e la comparsa contengano nella prima facciata espositiva la scheda rappresentativa della situazione anagrafica della famiglia e l’attività lavorativa dei coniugi;
3. le parti alleghino le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni; in mancanza della dichiarazione dei redditi o CUD, o nel caso in cui l’attività lavorativa dipendente sia iniziata in tempi recenti sicché non si possa ancora fruire di un CUD o del 730, si dovranno depositare copia del contratto di lavoro e le buste paga, per dimostrare l’attuale redditività;
4. le parti alleghino, altresì, anche la documentazione relativa ai redditi percepiti dai figli conviventi: in tale caso è comunque sufficiente presentare una dichiarazione sulle attività svolte e sui redditi percepiti dei medesimi;
5. le parti depositino rispettivamente entro 15 giorni dall’udienza per parte ricorrente e entro 5 giorni dall’udienza per parte resistente un modulo come da allegato A) dal quale siano desumibili le seguenti informazioni:
a) attività lavorativa dipendente o autonoma ed eventuali benefit aggiuntivi.
b) redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi mensili netti, percepiti negli ultimi tre anni;
c) eventuali partecipazioni societarie (indicare la ragione sociale della società) e la misura della partecipazione rispetto al capitale sociale;
d) pensioni a qualsiasi titolo percepite; e) depositi bancari e/o postali ed eventuali prodotti finanziari; f) elencazione dei beni immobili in proprietà o in comproprietà,
indicando la tipologia (abitazioni, uffici, negozi, terreni agricoli, aree edificabili), l’anno di acquisto, l’ubicazione, la superficie e la destinazione. Indicare se sono rimasti nella disponibilità del nucleo familiare, se sono locati, ovvero concessi in comodato, nel primo caso indicare il canone di locazione percepito. Indicare le imposte e tasse che gravano sugli immobili e la misura annua;
g) elencazione dei beni mobili registrati: I) per le autovetture indicare il tipo, l’anno d’acquisto, il canone leasing o la rata del finanziamento e la durata, l’importo dell’assicurazione e del bollo, II) per le imbarcazioni, la tipologia (a vela o a motore), la lunghezza nonché il canone annuo del rimessaggio; III) eguali indicazioni per i velivoli.
h) numero dei collaboratori domestici, con la retribuzione, l’importo mensile dei contributi assicurativi e previdenziali;
i) esistenza di mutui o finanziamenti, specificando la causale e la durata, nonché la rata mensile;
j) esistenza di contratti di locazione, anche per case – vacanza, specificando la località (in Italia o all’estero), il canone mensile corrisposto, gli oneri condominiali, l’anno della acquisizione e la durata del contratto;
k) l’iscrizione a circoli ricreativi o sportivi o culturali indicando l’esborso associativo annuo;
6. nel ricorso e nella comparsa sia rappresentata la pendenza di eventuali procedimenti avanti il Tribunale per i Minorenni o il Giudice Tutelare (allegando i relativi atti)
7. Ai fini di aiutare il Presidente ad assumere le decisioni tenendo conto dei criteri di cui all’art. 337 ter C.C. è auspicabile che i genitori di figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti indichino altresì nel ricorso o nella comparsa un piano genitoriale che illustri:
a) I luoghi normalmente frequentati dai figli
b) La scuola frequentata e il percorso educativo proposto specificando la retta mensile e l’ammontare delle spese accessorie.
c) Le attività extrascolastiche frequentate e proposte (sport, musica, attività formative e culturali, attività ricreative, attività di formazione
spirituale) e il costo mensile dell’attività;
d) Le attuali frequentazioni parentali e amicali indicando la rispettiva frequenza e) I luoghi e le attività di vacanza normalmente goduti dai figli e quelli proposti
8. E’ opportuno che i genitori – nel richiedere l’affido condiviso della prole –
prevedano nelle proprie istanze tempi paritetici o equipollenti di frequentazione dei figli minorenni con entrambi i genitori (c.d. affido fisicamente condiviso) suggeriti tenendo conto delle esigenze dei figli minorenni e di entrambi i genitori.
Il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione dei coniugi
E’ auspicabile che il Presidente
9.fissi l’udienza avanti a sè, che generalmente dovrà essere tenuta entro 90 giorni dal deposito del ricorso; l’abbreviazioni dei termini sarà consentita solo nei casi di effettiva necessità ed, in particolare, in presenza dei figli minori con situazioni a rischio per gli stessi e dovrà essere avanzata mediante un’apposita istanza da depositare separatamente al ricorso;
10. assegni al ricorrente un termine di 15 giorni prima dell’udienza per depositare il modulo contenente le informazioni utili ai fini della decisione così come allegato alla presente convenzione sub all. A)
11. assegni al convenuto resistente termine fino a 5 giorni prima dell’udienza per il deposito di memoria difensive e documenti nonché del modulo contenente le informazioni utili ai fini della decisione così come allegato alla presente convenzione sub all. A). Si raccomanda che in questa parte del decreto venga evidenziata con caratteri più grandi ed in neretto l’obbligo di farsi assistere da un difensore, che, nel caso in cui sussistano i requisiti di legge, può essere retribuito a spese dello Stato
Comparizione del convenuto assistito da difensore
È auspicabile che
12. Il convenuto depositi la propria memoria difensiva con le forme sopra descritte e gli allegati come sopra indicati, compreso il modulo di cui all’allegato a) della presente convenzione nel termine di 5 giorni prima dell’udienza .
13. Quando il convenuto abbia intenzione di costituirsi all’udienza, il difensore dello stesso, appena ricevuto l’incarico, ne dia tempestiva comunicazione al difensore del ricorrente. Nel caso di costituzione in udienza il Presidente – se richiesto dal ricorrente – procederà a rinviare l’udienza stessa per consentire a quest’ultimo di prendere adeguata cognizione del contenuto delle avverse allegazioni
14. Il Presidente dopo l’audizione dei coniugi e dopo aver esperito il prescritto tentativo di conciliazione: – emetta i provvedimenti provvisori ed urgenti in udienza o si riservi tale adempimento.
– se richiesto dal ricorrente di un termine per replicare, il Presidente assegni termini di 7 giorni al ricorrente per il deposito di repliche e di ulteriori 7 giorni al resistente per replicare a sua volta.
Mancata comparizione del convenuto
E’ auspicabile che
15. Nei casi in cui il Presidente ne ravvisi l’opportunità, anche a prescindere dalla regolarità formale della notifica, possa disporre la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto fissando una nuova udienza e scegliendo le modalità di notifica funzionali alla garanzia del contraddittorio.
Svolgimento dell’udienza presidenziale
E’ auspicabile che:
16. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno e i coniugi siano d’accordo, si proceda a sentire i coniugi anche senza la presenza dei rispettivi difensori, sia separatamente sia congiuntamente tentandone la conciliazione.
17. Nel caso in cui il Presidente debba adottare provvedimenti riguardanti l’esercizio della genitorialità e ritenga di non escludere l’audizione del minore applichi il protocollo sull’ascolto dei minori.
18. Sempre al fine di emettere i provvedimenti più opportuni nell’interesse della prole il Presidente disponga accertamenti da parte dei Servizi Sociali o si serva dell’ausilio di una CTU, che potrà essere disposta con immediatezza se il caso lo esiga.
19. Nel caso in cui il Presidente differisca l’udienza per favorire intese conciliative, i difensori si comunichino reciprocamente eventuali assenze nelle udienze successive e le comunichino alla cancelleria che ne dia avviso al Presidente.
Ordine di esibizione e richiesta di informazioni
E’ auspicabile che
20. i difensori delle parti – qualora chiedano un ordine di esibizione o una richiesta di informazioni – forniscano con precisione gli elementi identificativi dei documenti di cui si chiede l’esibizione e i maggiori dettagli possibili relativamente all’oggetto della richiesta di informazioni.
Gli accertamenti delegati alla polizia tributaria
E’ auspicabile che
21. i difensori delle parti non si limitino a generiche contestazioni circa la veridicità delle affermazioni patrimoniali rese dall’altro coniuge sulla propria situazione reddituale o patrimoniale, ma che forniscano dati mirati e utili che giustifichino la richiesta degli accertamenti ed il relativo provvedimento del Giudice.
22. Il Giudice, qualora disponga gli accertamenti della polizia tributaria, possa richiedere alla predetta di eseguire accessi ed ispezioni, esibire atti o documenti detenuti da pubbliche amministrazioni ( desunti da Agenzia del Territorio, Anagrafe tributaria, Pra, Mctc, Banca dati precedenti Guardia di Finanza, Banca dati Hydra dell’Inps, informazioni di polizia desunte dalla banca dati SDI, Servizi municipalizzati ecc.) e da privati, acquisire scritture contabili ecc.
23. In ogni caso il Giudice possa richiedere alla polizia tributaria nell’ambito degli accertamenti delegategli di effettuare indagini bancarie/finanziarie secondo quanto previsto dagli artt. 32 e ss. dpr 600/73.
Nel ricorso per la modifica e/o revisione delle disposizioni stabilite in sede di separazione o divorzio (ex artt. 337 ter cod. civ., art. 9 L. 898/1970 ed art. 710 c.p.c.)
E’ auspicabile che:
24. il ricorso per la modifica e/o revisione delle disposizioni stabilite in sede di separazione e/o divorzio e la relativa comparsa di costituzione espongano ove si tratti di figli minori ovvero maggiorenni ma non economicamente sufficienti ovvero affetti da disabilità – in primo luogo – le problematiche relative all’affidamento ed alle modalità di visita della prole e, secondariamente, quelle di carattere economico, relative al contributo al mantenimento dei figli e/o del coniuge ricorrente;
25. le domande e le conclusioni vengano, quindi, formulate dal ricorrente e dal resistente con il medesimo ordine (entrambi dovrebbero, inoltre, formulare sinteticamente le proprie richieste istruttorie anche con riferimento ad eventuali domande dirette ad effettuare accertamenti fiscali e del tenore di vita dell’altro coniuge e con formulazione dei capitoli di prova);
26. il ricorrente depositi, unitamente al ricorso, tutta la documentazione di cui sia in possesso a sostegno delle proprie domande nel termine di 15 giorni dall’udienza e, SOLO QUALORA IL PROCEDIMENTO RIGUARDI LA PROLE, il modulo di cui all’allegato A) del presente protocollo;
27. A seguito del deposito del ricorso in Cancelleria il Tribunale fissi con decreto l’udienza avanti a sé che si auspica sia tenuta entro breve termine.
28. Il Tribunale, con il medesimo decreto, assegni inoltre al convenuto termine sino a 10 giorni prima dell’udienza per il deposito di propria memoria difensiva e/o di costituzione nonché di idonea documentazione e, SOLO QUALORA IL PROCEDIMENTO RIGUARDI LA PROLE, il modulo di cui all’allegato A) del presente protocollo; ciò al fine di dare modo al ricorrente di conoscere, entro congruo termine, le eventuali controdeduzioni ed eccezioni. Si raccomanda che in questa parte del decreto venga evidenziata con caratteri più grandi ed in neretto la possibilità di farsi assistere da un difensore, che, nel caso in cui sussistano i requisiti di legge, il difensore può essere retribuito a spese dello Stato.
Comparizione del convenuto assistito da difensore
E’ auspicabile che
29. Nel caso in cui il convenuto si costituisca, a mezzo proprio procuratore, con memoria difensiva e/o di costituzione depositata, unitamente ad idonea documentazione, all’udienza di comparizione avanti il Tribunale, quest’ultimo possa procedere all’audizione delle parti, con eventuale concessione di termine per replica se il ricorrente lo richiede.
30. In seguito al deposito della replica il Tribunale disponga una nuova comparizione delle parti;
31. la memoria di costituzione, analogamente a quanto stabilito per il ricorso, contenga tutte le domande e conclusioni del convenuto (con l’esposizione, dapprima, delle problematiche relative ai figli, all’affidamento ed alle modalità di visita della prole e, secondariamente, quelle di carattere economico e relative al contributo al mantenimento dei figli e/o dell’altro coniuge) e che il convenuto formuli sinteticamente le proprie istanze istruttorie anche con riferimento ad eventuali domande dirette ad effettuare accertamenti fiscali e del tenore di vita dell’altro coniuge e con formulazione dei capitoli di prova;
32. il convenuto produca, unitamente alla propria memoria difensiva e/o di costituzione, tutta la documentazione a sostegno delle proprie domande oltre all’allegato A) di cui al presente protocollo.
Udienza e procedimento per la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio
E’ auspicabile che
33. All’udienza avanti il Tribunale l’audizione dei coniugi avviene congiuntamente. In casi eccezionali, che si auspica siano anche adeguatamente segnalati dai procuratori delle parti, il Collegio potrà disporre l’audizione separata.
34. Il Tribunale esperisca, preliminarmente, un tentativo di conciliazione al fine di verificare se vi sia la possibilità di far convergere le richieste e le necessità dei coniugi.
35. Delle dichiarazioni delle parti e dei procuratori venga effettuata adeguata e corrispondente verbalizzazione.
36. Il Tribunale, qualora ravvisi l’opportunità di procedere ad attività istruttoria, possa assegnare in qualsiasi momento, su istanza delle parti, un termine per il deposito di note o memorie istruttorie ed eventuali repliche.
37. Nel corso del procedimento, ulteriori produzioni di atti e/o documenti possano essere ammesse dal Tribunale e, se effettuate in udienza, il Tribunale possa assegnare un termine alle controparti per esaminarli e, se del caso, replicare.
38. Nell’eventualità in cui sia ritenuta opportuna e/o necessaria l’audizione del minore, tale audizione non debba avvenire nella prima udienza di comparizione consentendo, in questo modo, al Tribunale di adottare gli opportuni provvedimenti diretti a rispettare le modalità previste nel Protocollo per l’audizione del minore (all. B del presente protocollo ).
39. L’audizione di eventuali sommari informatori debba generalmente essere disposta dal Tribunale per udienza successiva a quella di prima comparizione. E’ auspicabile che l’eventuale necessità di procedere all’audizione di sommari informatori, già nella prima udienza di comparizione, venga rappresentata ed adeguatamente motivata negli atti introduttivi di ciascuna parte.
40. All’esito dell’attività istruttoria ed a seguito dell’udienza fissata per la discussione finale di quanto emerso nel corso del procedimento, il Tribunale, prima di adottare le proprie decisioni finali, possa assegnare alle parti, se richiesto, un termine per memorie conclusive, previa precisazione delle conclusioni all’udienza.
41. Qualora il procedimento abbia avuto ad oggetto, in particolare, la modifica delle disposizioni concernenti i figli minori, il Tribunale, a conclusione del procedimento, possa disporre la trasmissione del fascicolo al Giudice Tutelare per una verifica della situazione familiare e del rispetto delle statuizioni adottate dal Tribunale medesimo.
Supporti informatici
42. Si raccomanda che nei procedimenti giudiziali di separazione o di divorzio che vengano definiti a conclusioni congiunte, gli avvocati forniscano al Tribunale al momento della precisazione delle conclusioni, il file informatico delle conclusioni.
Il presente protocollo è stato visionato e sottoscritto dalle parti indicate in epigrafe e sarà pubblicato sul sito internet del Tribunale di Perugia, del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Perugia e sui siti internet delle associazioni sottoscriventi.
Perugia, 25 novembre 2014
Tribunale di Perugia Ordine degli avvocati di Perugia Associazione italiana avvocati per la famiglia e per i minori Forum delle associazioni familiari dell’Umbria Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia Camera civile di Perugia Avvocati matrimonialisti italiani
@fonti http://www.colibri-italia.it/2015/01/affido-minorile-un-isola-scandinava-in.html