N. – Si all’assegno di divorzio anche a chi ha un nuovo convivente
Mantenimento e assegno di divorzio: l’eventuale cessazione dell’obbligo di versamento non dipende da eventuali convivenze sopravvenute ma solo dal tenore di vita goduto. Il coniuge meno abbiente non perde l’assegno di divorzio anche se ha iniziato una nuova relazione stabile. Infatti il diritto all’assegno non viene meno automaticamente solo per il fatto che vi sia una convivenza con un altro compagno. L’obbligo di mantenimento cessa (o può essere ridotto) solo se il tenore di vita goduto grazie a tale convivenza è simile a quello di cui si beneficiava durante il matrimonio. A ribadire ancora una volta tale principio, ormai pacifico per la giurisprudenza, è la Cassazione .I giudici devono infatti limitarsi a comparare il reddito di cui il beneficiario dell’assegno godeva durante il matrimonio con quello di cui, invece, usufruisce dopo lo scioglimento del legame, senza tenere conto né di eventuali convivenze sopravvenute, né del tempo trascorso dopo il divorzio, né ancora delle scelte economico-patrimoniali fatte dagli ex coniugi. Solo se il tenore di vita è analogo a quello goduto durante il matrimonio, il magistrato potrà autorizzare una riduzione o cessazione dell’obbligo dell’assegno. In pratica see il coniuge beneficiario dell’assegno di divorzio inizia una convivenza con un altro partner, ma il suo tenore di vita è comunque rimasto più basso rispetto a quello di cui godeva durante il matrimonio, non perde il diritto all’assegno medesimo.
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