N.22950/12 – Se il marito paga l’affitto, devono ridursi gli alimenti
Il coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento lascia la casa coniugale ed è costretto a pagarsi l’affitto: sì alla riduzione. A stabilirlo è stata la Cassazione con la sentenza 22950/12. Dopo 43 anni di matrimonio, poi il divorzio. E il relativo assegno di mantenimento che lui deve corrispondere all’ex moglie: 670 euro, secondo il Tribunale. Di diverso avviso, invece, i giudici di secondo grado, che riducono l’importo dell’assegno di mantenimento a 250 euro mensili annualmente rivalutabili. La donna lamenta un errato apprezzamento da parte dei giudici territoriali, i quali avevano deciso per la riduzione valutando la consistenza del reddito della donna, la diminuzione del reddito del marito e l’omessa considerazione della comproprietà della casa coniugale. La Corte Suprema ritiene corretta la decisione dei colleghi di merito, precisando che, nel caso di specie, l’uomo aveva lasciato la casa coniugale alla ex consorte, andando a vivere in un appartamento in affitto. Insomma, gli oneri derivanti dalla locazione di un nuovo alloggio hanno giustificato la riduzione dell’assegno di mantenimento nei confronti della donna. F
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
Con la sentenza n° 22950/12, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio di rilevante importanza in sede di separazione coniugale. Ed infatti, secondo la Suprema Corte se il marito, separato, va a vivere in casa in affitto perchè la casa coniugale è assegnata alla moglie, può chiedere e ottenere una riduzione dell’assegno di mantenimento. La sentenza in questione prende le mosse da una separazione di una coppia trapanese, per la quale il Tribunale di primo grado aveva stabilito l’obbligo per l’ex marito di versare alla ex moglie un assegno di mantenimento di 671 euro. Oltre a disporre l’uso esclusivo della casa coniugale alla moglie stessa.
Il marito, insoddisfatto della statuizione della sentenza di primo grado, aveva deciso di impugnare la stessa alla Corte d’Appello di Palermo, per chiedere una riduzione della quota mensile oggetto del mantenimento, proprio perché già onerato del pagamento dell’affitto della sua nuova casa.
I giudici di secondo grado, accogliendo il ricorso del marito, avevano stabilito una riduzione dell’assegno di mantenimento da 671 a 250 euro, motivando la decisione col fatto che sull’uomo gravavano delle spese d’affitto e la casa coniugale era rimasta alla moglie.
Il marito, successivamente, aveva proposto ricorso per Cassazione, al fine di chiedere l’annullamento totale dell’assegno, allegando come motivazione per la propria pretesa, in aggiunta ai costi per il canone mensile della sua abitazione, le spese versate – pari a circa 30.000 euro – per la ristrutturazione della casa dell’ex compagna.
La Corte di Cassazione si è pronunciata con la recente sentenza n° 22950/12, con la quale ha respinto il ricorso dell’uomo, argomentando che la sentenza della Corte d’Appello aveva già riconosciuto allo stesso una significativa riduzione dell’assegno di mantenimento, tenendo correttamente conto degli oneri derivanti dalla locazione del nuovo alloggio, resa necessaria dall’intervenuta cessazione della convivenza dei coniugi.
Dott. Biagio Ampola