Reversibilità, come si divide la pensione
La pensione di reversibilità di colui che si è divorziato e poi risposato deve essere divisa tra il primo coniuge (l’ex) e il secondo (quello attuale), ma per determinare la quota di pensione di reversibilità spettante a ciascuno dei due non si deve guardare solo la durata dei rispettivi matrimoni, ma anche altri elementi come la sussistenza di un assegno di mantenimento, l’eredità e condizioni economiche di entrambi.
Tale regola è stata ricordata ed applicata dal Tribunale di Potenza in una recente sentenza [1]. Ma procediamo con ordine.
Cos’è la pensione di reversibilità?
In caso di morte del pensionato oppure del lavoratore in possesso dei requisiti di legge per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità, i familiari superstiti hanno diritto ad un assegno erogato dall’INPS che si distingue in:
– pensione di reversibilità, se liquidata in seguito alla morte del pensionato;
– pensione indiretta, se liquidata in seguito alla morte dell’assicurato non titolare di pensione.
Quando spetta la pensione di reversibilità?
Per ottenere la pensione di reversibilità è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
– al momento del decesso, l’assicurato doveva aver raggiunto i requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità (cinque anni di contribuzione di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio precedente la data di morte) o quelli richiesti per la pensione di vecchiaia.
Non rileva né l’età dell’assicurato deceduto, né il fatto che gli eredi abbiano già conseguito i requisiti della pensione (ad essi spetta la pensione di reversibilità anche se ancora giovani).
Chi ha diritto alla pensione di reversibilità?
Hanno diritto alla pensione ai superstiti, alle condizioni individuate dalla normativa di riferimento i seguenti soggetti:
– coniuge;
– figli;
– genitori;
– fratelli celibi e le sorelle nubili.
È necessario che, al momento della morte dell’assicurato, tali soggetti fossero a suo carico e, quindi, nel medesimo nucleo familiare.
A chi va richiesta la pensione di reversibilità?
La domanda di pensione ai superstiti può essere inoltrata all’INPS esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– telefono, tramite il Contact center integrato, al numero verde 803.164 da rete fissa o al numero 06.164164 da rete mobile;
– patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
In caso di separazione o divorzio a chi va la pensione di reversibilità?
In generale, la pensione di reversibilità spetta al coniuge superstitedel pensionato o del lavoratore assicurato.
Al coniuge separato, anche con addebito o per colpa, spetta lapensione di reversibilità.
Secondo alcuni giudici l’ex coniuge superstite può chiedere la reversibilità solo se gli è stato riconosciuto l’assegno di mantenimento o gli alimenti [2]; secondo altri giudici, il diritto alla pensione sussiste a prescindere dall’obbligo di versare l’assegno di mantenimento o alimentare [3]. La prima tesi è quella maggioritaria: in particolare, l’ex coniuge può avere diritto ad una quota della pensione di reversibilità solo se sia titolare di un assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto “non essendo sufficiente che egli versi nelle condizioni per ottenerlo”.
Al coniuge divorziato spetta la pensione di reversibilità solo se vi sono le seguenti condizioni:
– perfezionamento in capo al coniuge deceduto dei requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge;
– inizio del rapporto assicurativo dell’assicurato o del pensionato anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– titolarità dell’assegno divorzile in forza di una sentenza dal tribunale;
– assenza di un successivo vincolo di coniugio. Infatti il coniuge divorziato superstite che si risposa è escluso dal diritto alla pensione, anche se alla data del decesso del pensionato o dell’assicurato il nuovo matrimonio risulta sciolto per morte del coniuge o per divorzio.
Nella ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge bisogna innanzitutto tener conto della durata legale dei matrimoni, fino alla data di divorzio (nel caso dell’ex coniuge), fino alla data della morte (nel caso del coniuge superstite). La durata del rapporto assume ai fini della ripartizione della somma un “valore preponderante e il più delle volte decisivo”, ma non è l’unico. Il giudice, infatti, ben può prendere in considerazione tutti gli altri elementi che siano correlati con la finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, come le condizioni economiche o la durata delle rispettive convivenze.
Se l’ex coniuge morto si è risposato, come viene divisa la pensione?
Se l’ex coniuge deceduto si è risposato, la pensione spetta sia al coniuge divorziato che al coniuge superstite, a condizione che entrambi ne abbiano i requisiti. Se, oltre al coniuge superstite vi sono altri coniugi divorziati, la pensione viene ripartita tra tutti questi.
– l’ammontare dell’assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell’ex coniuge;
– le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda; ciò al fine di evitare, ad esempio, che l’ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l’assegno di divorzio.
In caso di decesso o successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato titolare di una quota della pensione ai superstiti ha diritto all’intero trattamento; allo stesso modo l’intero trattamento deve essere erogato al coniuge superstite se il coniuge divorziato cessa dal diritto alla prestazione.
In che misura spetta la pensione di reversibilità?
La misura pensione ai superstiti è stabilita in base alle aliquote indicate in tabella, applicate alla pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato.
La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente inferiore al trattamento minimo (fatti salvi i limiti di reddito) o superiore all’intero ammontare della pensione della quale era – o sarebbe stato – titolare il deceduto.
Coniuge e figli |
Aliquote |
Coniuge senza figli | 60% |
Coniuge con un figlio | 80% |
Coniuge con due o più figli | 100% |
Figli senza coniuge |
Aliquota |
Un figlio | 70% |
Due figli | 80% |
Tre o più figli | 100% |
Genitori | Aliquota |
Un genitore | 15% |
Entrambi i genitori | 30% |
Fratelli e sorelle [1] |
Aliquota |
Un fratello o una sorella | 15% |
Due fratelli o sorelle | 30% |
Tre fratelli o sorelle | 45% |
Quattro fratelli o sorelle | 60% |
Cinque fratelli o sorelle | 75% |
Sei fratelli o sorelle | 90% |
Sette o più fratelli o sorelle | 100% |
[1] L’aliquota è pari al 15% per ogni fratello o sorella sino al massimo al 100%.
Come si divide la reversibilità tra il coniuge divorziato, figli, genitori e fratelli?
Se insieme al coniuge divorziato superstite vi sono anche:
- figli superstiti, fermo il diritto del coniuge divorziato alla pensione nella misura del 60%, ai figli superstiti spetta una pensione da determinarsi secondo le aliquote per essi previste dalla legge;
- genitori, fratelli o sorelle del pensionato o dell’assicurato, il coniuge divorziato esclude sia gli uni che gli altri dal diritto alla pensione.
Se alla data del decesso del pensionato o dell’assicurato risultano esistenti più coniugi divorziati in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione ai superstiti, l’importo complessivamente attribuibile (60%), è ripartito dal tribunale.
[1] Trib. Potenza, sent. n. 504/2016.
[2] Cass. sent. n. 6684/2009, Cass. sent. n. 11428/2004.
[3] Cass. sent. n. 4555/2009; Cass. sent. n. 15516/2003.
Fonte:http://www.laleggepertutti.it/