N. 7372/13 – Il disoccupato che non versa l’assegno di mantenimento ai figli è giustificato se povero
Il padre disoccupato che non versa l’assegno di mantenimento al figlio non commette reato se non ha mezzi economici neppure per il proprio sostentamento. Non commette reato il padre disoccupato che non versa l’assegno di mantenimento al figlio perché si trova nell’impossibilità oggettiva di farlo.Se egli percepisce un’indennità di disoccupazione minima e non ha altri mezzi economici, può provvedere a stento al proprio mantenimento, pertanto non può essere punito perché non riesce a mantenere il figlio. Tuttavia, affinché il reato di violazione dell’obbligo di mantenimento venga escluso, è necessario che il giudice accerti l’effettiva assenza di risorse economiche. Non basta, dunque, la condizione di disoccupazione ma è necessaria la concreta mancanza di mezzi economici per far fronte ai propri bisogni e a quelli del figlio. La situazione di indigenza esclude, infatti, che la violazione dell’obbligo di mantenimento sia dovuta alla colpa del genitore il quale, pur volendo, non può mantenere il proprio bambino per una causa di forza maggiore . IN PRATICA Il padre disoccupato può saltare l’assegno ai figli, senza incorrere in sanzioni penali, solo se è così povero da riuscire a stento a mantenere se stesso. Ma è necessario che egli provi questo, e non è sufficiente dimostrare solo il proprio stato di disoccupazione.
Art. 570 cod. pen.: “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”.
Cass. sent. n. 7372/2013.
Art. 45 cod. pen.: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore”.