Chi decide sul diritto di visita?
Il Tribunale civile, in caso di separazione, tra le altre cose, stabilisce:
- con quale dei due genitori dovrà vivere il bambino (cosiddetto “genitore affidatario”);
- in che modo (ovvero in quali giorni ed orari) l’altro genitore (genitore “non affidatario”) potrà vedere il minore (ovvero esercitare il suo diritto di visita).
L’intervento del giudice è necessario per evitare che uno dei coniugi impedisca all’altro di vedere il figlio minore, ed è, pertanto, molto dettagliato perché serve:
- da un lato, a tutelare il diritto del minore a conservare un rapporto con entrambi i genitori (il cosiddetto diritto del minore alla “bigenitorialità”’);
- dall’altro, a tutelare il diritto del genitore non affidatario a conservare il suo legame affettivo con il figlio.
La mamma può impedire che il figlio veda il padre?
Capita spessissimo che, nonostante il giudice scriva nero su bianco orari e giorni prestabiliti, la mamma (con la quale, il più delle volte, vive il bambino) inventi una scusa per impedire gli incontri.
Un giorno il bambino non si sente bene, un altro ha la febbre o deve fare molti compiti, un altro ancora ha una festa di un amico a cui non può proprio mancare…e via di lì le scuse sono infinite.
Così come capita che la ex moglie interrompa gli incontri tra padre e figlio non appena l’ex marito non corrisponde l’assegno di mantenimento: quasi come se le due cose fossero collegate tra loro.
Cosa si può fare se il diritto di visita è violato?
Se la tua ex moglie non rispetta le regole che il giudice ha stabilito in relazione agli incontri tra te e tuo figlio, puoi:
- ricorrere al Tribunale per i minorenni;
- denunciarla per il reato di violazione della decisione del giudice civile (concernente l’affidamento dei figli minori)[2].
In numerose occasioni, la Cassazione ha condannato la madre che aveva negato gli incontri tra padre e figlio, in violazione del provvedimento del giudice [3].
Che ruolo ha lo Stato in caso di violazione del provvedimento del giudice?
Anche lo Stato in queste circostanze, secondo quanto affermato dalla Corte di Strasburgo, riveste un ruolo rilevante.
In particolare:
- deve adottare misure preparatorie per permettere ad un genitore di realizzare in modo effettivo il diritto di visita;
- deve rimuovere con misure concrete gli ostacoli al diritto di visita.
Le autorità nazionali non possono limitarsi ad adottare misure stereotipate e automatiche, ma devono intervenire concretamente nel momento in cui l’esercizio del diritto di visita (del genitore non affidatario) viene ostacolato!
Il diritto di incontro tra padre e figlio non può certo limitarsi alla previsione astratta (sulla carta) di una minima porzione di tempo da trascorrere insieme: lo Stato dovrà concretamente adottare ogni misura necessaria per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare [4].
IN PRATICA
Se la tua ex moglie non ti permette di incontrare tuo figlio, non avvilirti: potrai far valere il tuo diritto!
Ricorri prima al tribunale per i minorenni, poi alla procura della Repubblica e, alla fine, alla Cedu.
LA SENTENZA
Corte europea dei diritti dell\’uomo, sentenza 15 settembre sul caso Giorgioni contro Italia
La mancata adozione di misure preparatorie per permettere a un padre di realizzare in modo effettivo il diritto di visita al proprio figlio, in linea con una decisione del tribunale, costa all\’Italia una nuova condanna, seppure parziale, per violazione dell\’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell\’uomo che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Con la pronuncia depositata il 15 settembre (ricorso n. 43299/12), la Corte europea ha così accolto, almeno in parte, il ricorso di un padre che, separatosi dalla moglie, non aveva avuto rapporti stabili con il figlio. Il Tribunale per i minorenni di Brescia aveva accolto l\’istanza del padre riconoscendo il suo diritto ad incontrare il figlio due giorni alla settimana, imponendogli il versamento dell\’assegno alimentare. La madre aveva frapposto numerosi ostacoli e, in pratica, fino al 2010, il padre non era riuscito ad esercitare il suo diritto. Di qui la violazione della Convenzione perché le autorità nazionali si sono limitate ad adottare misure stereotipate e automatiche senza rimuovere in modo effettivo gli ostacoli. La mancata cooperazione di un genitore – osserva Strasburgo – non esonera le autorità competenti dall\’adottare ogni misura
necessaria suscettibile di assicurare il rapporto padre-figlio. Gli Stati, infatti, tenuti a rispettare gli obblighi positivi che derivano dall\’articolo 8, devono predisporre un arsenale giuridico adeguato e sufficiente ad assicurare i diritti degli interessati. Non basta, quindi, limitarsi a verificare che il minore abbia un contatto con il genitore, ma è necessario prevedere misure preparatorie che permettano di ottenere il risultato perseguito nell\’interesse superiore del minore. Le misure, poi, nell\’ambito dei rapporti familiari, devono essere immediate per evitare che il decorso del tempo possa avere conseguenze irrimediabili sui rapporti tra genitore e figlio usando, però, la più grande prudenza prima di ricorrere a misure coercitive.Per quasi quattro anni la madre – scrive la Corte – ha impedito un contatto effettivo tra l\’ex coniuge e il figlio. E questo anche a causa dell\’inerzia delle autorità nazionali che hanno lasciato consolidare una situazione, in chiara violazione dell\’articolo 8. Questo almeno per il periodo tra il 2006 e novembre 2010. Diversa la situazione dal 2010 al 2016. In quest\’arco temporale, ad avviso della Corte, è stato il padre ad avere un comportamento negativo annullando diversi incontri. I servizi sociali, infatti, erano intervenuti per consentire le visite, in attuazione dellesentenze dei giudici nazionali, ma il padre non aveva cooperato. Di conseguenza, per questo periodo, non si può addossare alcuna responsabilità allo Stato in causa che ha rispettato la Convenzione.
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[1] Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 15 settembre sul caso Giorgioni contro Italia..
[2] Cass., sent. n. 7611 del 19.02.2015
[3] Art. 388, co. 1 e 2 cod. pen.
[4] Art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo