Separazione: chi paga le rette della scuola privata del figlio?
Le spese ordinarie sono quelle prevedibili e rientrano nell’importo dell’assegno di mantenimento: esse sono, per esempio, le spese relative agli acquisti scolastici come libri di testo, materiale di cancelleria, quote di iscrizione a gite scolastiche, abbigliamento per fare sport.
Le spese straordinarie, invece, sono quelle connotate dal requisito della imprevedibilità che non ne consente l’inserimento nell’assegno mensile, il quale copre le normali esigenze di vita quotidiana ma non gli esborsi dettati da esigenze specifiche.
Tra le spese straordinarie sono compresi i costi per far conseguire la patente di guida al figlio, le spese per un soggiorno in uno Stato estero, per frequentare corsi di lingua inglese, l’acquisto di un motorino o di un computer, di un apparecchio ortodontico ecc… È necessario sottolineare che la spesa straordinaria, perché possa essere rimborsata, deve essere concordata da entrambi i genitori; dunque, deve essere una spesa programmabile perché non è una spesa sanitaria urgente.
Il lettore ci ha riferito che, in sede di separazione, le spese per la frequentazione della scuola privata del figlio erano già inserite nell’assegno di mantenimento. In prossimità del divorzio, sua moglie chiede che il lettore partecipi nella misura del 50% al pagamento della retta della scuola privata e che le rimborsi tutti gli arretrati delle quote non versate con riferimento alle rette scolastiche.
Secondo un recente sentenza della Corte di Cassazione [1], se la decisione di iscrivere un figlio ad una scuola privata è stata presa solo da un coniuge (quindi nel caso in questione, solo dalla moglie) senza il parere dell’altro genitore, l’altro coniuge non è tenuto a contribuire alla spesa per la retta. La ragione di ciò sta nel fatto che, con la separazione dei coniugi, i figli vengono affidati ad entrambi i genitori con il cosiddetto affido condiviso; quindi, l’indirizzo scolastico deve essere deciso di comune accordo da entrambi i genitori.
Pertanto, se il padre non era d’accordo ad iscrivere suo figlio ad una scuola privata, potendo tranquillamente iscriverlo ad una scuola pubblica, deve provarlo in sede di divorzio dimostrando che la scelta l’ha fatta sua moglie senza tenere conto del suo diniego. Se così fosse, egli non sarebbe tenuto a versare la metà del costo per pagare l’iscrizione di suo figlio alla scuola privata. Fondamentale in tal senso è il verbale redatto in sede di separazione; dalla lettura dello stesso si possono trarre utili elementi a sua difesa. Solo se l’iscrizione è particolarmente costosa rispetto al reddito dei genitori, trattandosi di spesa di carattere straordinario, deve essere presa da entrambi i genitori [2].
Una recente sentenza del Tribunale di Milano ha stabilito che, nell’assegno di mantenimento per i figli, è compresa anche la retta e la mensa della scuola privata. Quindi, il coniuge beneficiario del mantenimento non può chiedere all’ex il pagamento di spese già comprese nell’assegno di mantenimento.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Barbara Pirelli
note
[1] Cass. sent. n. 10174 del 20.06.2012.
[2] Trib. Torino sent. n. 655 del 04.02.2004.
[3] Trib. Milano sent. del 27.11.2013.
Fonte:http://www.laleggepertutti.it/