A proposito di pignoramenti
Quante volte è pignorabile lo stipendio?
Del pignoramento dello stipendio da parte dei creditori ci siamo già occupati in altri articoli, nei quali abbiamo esaminato in particolare i limiti posti dalla legge e le modalità in cui si attua la relativa procedura esecutiva.
Oggi aggiungiamo altri tasselli all’argomento, con riferimento all’ipotesi di più pignoramenti eseguiti sullo stesso stipendio ed ai limiti imposti dalla legge per garantire una soglia minima di sussistenza al debitore pignorato.
LIMITE GENERALE DI 1/5
Ricordiamo innanzitutto che, in base a quanto prevede l’art. 545 c.p.c., il limite generalmente applicato alla pignorabilità dello stipendio è quello di 1/5, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali; i crediti dovuti per causa di alimenti, come ad esempio il diritto del coniuge separato all’assegno di mantenimento, sono invece pignorabili nella misura stabilita volta per volta dal giudice dell’esecuzione, in relazione all’ammontare del credito e dello stipendio pignorato.
STIPENDIO ACCREDITATO SU CONTO CORRENTE
Nel caso in cui il pignoramento venga eseguito dal creditore su di un conto corrente intestato al debitore, dove il datore di lavoro accredita mensilmente lo stipendio, l’art. 545 c.p.c. – così come modificato nel 2015 dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83 – bisogna distinguere le seguenti due ipotesi.
Nel caso in cui vi siano somme già versate sul conto alla data della notifica del pignoramento il limite della pignorabilità è quello del triplo della pensione sociale, che attualmente ammonta ad € 448,52; dunque, potrà essere pignorata la parte di stipendio (o pensione) eccedente la somma di € 1.345,56 (448,52 x 3).
Nel caso, invece, degli accrediti successivi alla data del pignoramento opererà il limite già previsto dai primi commi dell’art. 545 c.p.c., dunque il limite anzidetto di 1/5.
ULTERIORI LIMITI
La legge non prevede per lo stipendio – a differenza di quanto fa per la pensione, che può essere espropriata solo per la parte eccedente l’importo pari alla pensione sociale, fermo restando il limite generale di 1/5 – una soglia di sussistenza al di sotto della quale sia esclusa l’espropriazione.
E’ possibile, pertanto, che lo stipendio venga “aggredito” da più creditori con diversi pignoramenti; al fine, tuttavia, di impedire che ciò determini la perdita totale, per il lavoratore, della sua retribuzione la legge stabilisce un criterio legato alla “causa” del debito, cioè al motivo dell’indebitamento.
Se le cause del debito sono diverse, sono possibili ulteriori pignoramenti dello stipendio oltre al primo, a condizione però che lo stipendio non scenda al di sotto della metà; ciò significa che il 50% dello stipendio, anche in presenza di più creditori, è sempre garantito.
Se, invece, le cause del debito sono le stesse, non possono essere autorizzati più pignoramenti contemporaneamente; si verificherà in questo caso il cosiddetto “accodo”, in base al quale il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi solo quando il creditore precedente sia stato pagato integralmente.
PIU’ PIGNORAMENTI
Per chiarire meglio facciamo qualche esempio.
Se un soggetto ha contratto debiti per una stessa causa, ad es. per causa alimentare, cioè perché tenuto a versare gli alimenti ai suoi congiunti (tipico il caso della separazione, in cui un coniuge può essere obbligato al mantenimento dell’altro coniuge e dei figli) i suoi creditori non potranno pignorare contemporaneamente il suo stipendio ma dovranno “accodarsi”, cioè aspettare che il primo pignoramento giunga a termine, con la totale o parziale soddisfazione del primo creditore, per poi procedere ad un nuovo pignoramento.
Quando, invece, le cause dei debiti sono di natura diversa, ad esempio per canoni di locazione non pagati, per debiti nei confronti di fornitori o altro, sarà possibile per ciascun creditore pignorare nello stesso momento lo stipendio del loro debitore e soddisfarsi contemporaneamente, entro il limite anzidetto della metà dello stipendio, ciascuno per il proprio quinto.
pubblicato il 01/07/2017 A cura di: Daniela D’Agostino
Fonte: www.notai.it