A proposito di casa: tasi e imu a chi spettano?
Quando, a seguito di un provvedimento del giudice, la casa “coniugale” viene assegnata a uno dei due “coniugi” separati o divorziati (in genere alla madre che ottiene anche la custodia dei figli) si configura l’insorgere di un diritto di abitazione a favore del “coniuge” stesso, indipendentemente dalla proprietà sull’immobile.
Ciò significa, in linea generale, che il “coniuge assegnatario” viene considerato titolare del diritto di abitazione, a prescindere della quota di proprietà dell’immobile effettivamente detenuta e che, quindi, è tenuto al pagamento dei tributi sulla casa, secondo i regolamenti specifici del comune in cui è ubicato l’immobile.
IMU 2015 “coniugi” separati e divorziati
Per quanto riguarda l’IMU 2015 nel caso più frequente, dal momento che il “coniuge” assegnatario dell’immobile acquisisce il diritto di abitazione, quell’immobile sarà considerato come prima casa e, quindi, il “coniuge” assegnatario, pur avendo teoricamente l’obbligo di assolvere l’IMU, se detiene quell’immobile a titolo di abitazione principale, è esentato dal pagamento della prima rata dell’IMU 2015.
Nel caso, anch’esso molto frequente, di un “marito” proprietario (al 100% o, in comproprietà, al 50%) di un immobile assegnato alla “ex moglie” con figli, a seguito di separazione e divorzio, che, poi, va a vivere in un secondo immobile, sempre di sua proprietà, che adibisce a sua abitazione principale, occorre ricordare che il marito non è tenuto al pagamento dell’Imu sull’immobile rimasto alla “moglie” con figli, come se fosse una seconda casa (ne al pagamento dell’IMU sul secondo immobile che ha adibito ad abitazione principale). L’ex “marito” non viene considerato in questo caso, titolare di una seconda casa, dal momento che la “moglie” assegnataria acquisisce un diritto di abitazione, ossia un diritto reale di godimento, indipendentemente da chi sia il reale proprietario dell’immobile.
Tasi 2015 “coniugi” separati e divorziati
Più complesso è il caso della Tasi dal momento che non sono previste esenzioni per la prima casa. Il principio generale vuole, inoltre, che i soggetti tenuti al pagamento della Tasi siano sia i possessori che i detentori dell’immobile, quindi, l’ex coniuge assegnatario: “è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la Tasi con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale”
Nel caso di coniugi, pertanto, nasce un diritto di abitazione che porta l’assegnatario ad essere unico debitore.
Nel caso di genitori non sposati, invece, non nasce un diritto di abitazione ma solo un diritto all’uso: si viene a generare un comodato d’uso gratuito e, pertanto, penso che, nel caso specifico, il papà debba pagare: per IMU il 70% quale proprietario di un immobile concesso in uso gratuito (non seconda casa), la mamma debba pagare il 30% come proprietaria…per TASI lo stesso con in più la quota a carico della mamma del 20% quale utilizzatrice del bene.
E’ necessario verificare la sentenza di assegnazione nella parte relativa alle spese dell’immobile: se queste fossero state accollate alla mamma, consuetudine in caso di comodato d’uso “generico”, la stessa dovrebbe rimborsare quanto pagato dal papà: si avrebbe così coerenza formale (il Comune riceve pagamenti da chi considera “debitore”) e patrimoniale (chi gode, paga).
Rag. Roberto Araldo
Tesoriere P.S.Liguria