ACCORDI CREATIVI TRA CONIUGI
Questi accordi molto spesso, essendo cuciti addosso ai coniugi ed alla loro famiglia, cosa che nessun provvedimento giudiziario adottato senza accordo potrà mai fare, disciplinano in maniera particolare, innovativa ed anche fantasiosa la loro separazione sia da un punto di vista patrimoniale sia con riguardo alla regolamentazione dei rapporti con i figli.
Questi accordi li chiameremo creativi perché escono dallo schema classico della separazione…fatto di assegnazione casa, assegno di mantenimento, affidamento e collocamento figli.Così può capitare che i coniugi decidano di condividere la stessa casa e, quindi, di conservare la stessa residenza, di non prevedere un assegno di mantenimento ma la partecipazione a singoli voci di spesa necessarie per i figli o di prevedere un una tantum in favore dei figli e o della moglie. Od ancora prevedano un collocamento alternato e/o una divisione quotidiana dei compiti di cura dei figli, accompagnamento da e per scuola, da e per attività extra scolastiche di vario genere.
Accordi che ancora possono non avere la rigidità delle classiche convenzioni di separazione in merito a tempi, orari e modalità di permanenza dei figli con l’ uno a l’ altro genitore…Patti raggiunti dopo ore ed ore, dopo settimane, dopo mesi, ma che sicuramente aiuteranno i separandi a barcamenarsi meglio nella loro nuova vita ed accettare con maggiore serenità la necessaria trasformazione che dalla loro separazione deriva.
Ma che fine fanno questi accordi creativi in Tribunale?Trovano accoglimento, o meglio, vengono omologati? Una psicologa proprio un paio di giorni or sono mi raccontava di come dopo tantissima attività di mediazione era riuscita a fare raggiungere intese perla separazione ad una coppia di genitori che prevedeva un collocamento alternato presso le case di entrambi dei due figli quasi adolescenti.
Mi raccontava, tuttavia, che poi il Tribunale non omologava i patti ritenendo non consona una alternanza dei figli Le parti dovettero arrendersi e prevedere il classico schema …genitore collocatario prevalente ma rimanendo di intesa (e la rispettarono) nel realizzare, comunque, quanto convenuto nel precedente accordo.Ecco quindi che l’ accordo creativo non di rado non trova ingresso nei nostri Tribunali.Se non ci sono figli minori il Tribunale sembra avere una maggiore possibilità di recepire senza problemi qualsiasi, o quasi, forma di intesa tra i coniugi.
Ma quando ci sono i figli minori, soprattuto di tenera età, le eccezioni per così dire a quelli che sono gli schemi classici devono essere ben motive. La deroga all’ assegno di mantenimento deve essere ben articolata, così come la previsione di un assegno al di sotto di quello minimo considerato equo dai Tribunali.
Alcuni (come quello di Bari), infatti, ritengono di dovere minimo disporre un assegno di 170 – 180 euro al mese a figlio anche a carico di chi è disoccupato.Ed un conto è l’obbligo un conto è la punibilità in sede penale per chi dimostri di non essere assolutamente in grado di fare fronte a tale esborso!Gli accordi di frequentazione libera dei figli sono ben accetti e recepiti senza problemi in caso di adolescenti.
Per i minori di età inferiore ai quindici anni, in genere, e’ richiesta una minima indicazione dei tempi (tipo due-tre volte a settimana) anche se non la pre-fissazione di giorni ed orari.”La famiglia e’ lambita dal diritto” ma è pur sempre lambita… a volte anche troppo.
Fonte: dirittoefamiglia.it/