Affido condiviso a distanza
La Cassazione rafforza l’istituto dell’affido condiviso. Infatti il minore può essere affidato a entrambe i genitori anche quando uno dei due vive con il figlio all’estero.
A decretare che l’oggettiva lontananza non è una preclusione per l’istituto introdotto con la riforma del 2006 è stata la Cassazione che, con la sentenza n. 24526 di ieri, ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso presentato da un padre italiano che aveva avuto una bambina con una rumena.
A decretare che l’oggettiva lontananza non è una preclusione per l’istituto introdotto con la riforma del 2006 è stata la Cassazione che, con la sentenza n. 24526 di ieri, ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso presentato da un padre italiano che aveva avuto una bambina con una rumena.
La donna, dopo aver ottenuto l’affidamento esclusivo della piccola, si era trasferita nel suo paese d’origine. Lui si era sempre opposto alla lontananza con la figlia anche se i giudici di Bucarest e la Corte d’appello di Bologna avevano dettagliatamente regolato le visite.
Così lui ha fatto ricorso in Cassazione contro la decisione dei magistrati emiliani che, data la distanza fra le due residenze (fra l’altro la donna in un primo momento era scappata in Romania con la figlia), avevano escluso la possibilità di un affidamento condiviso.
La prima sezione civile del Palazzaccio ha invece interpretato le norme classe 2006 in senso opposto, sostenendo espressamente che anche se i genitori vivono in stati diversi il bambino può essere affidato ad entrambi.
Sul punto si legge in sentenza che «alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore». Ma non è ancora tutto. Nel passaggio successivo la Suprema corte ha chiarito che «l’oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (artt. 155, comma 2, e 155 qua-ter, comma 2, e.e.)».
Insomma l’unico impedimento all’affido condiviso resta il pregiudizio che il minore può avere da una decisione sbagliata. Ma nel caso sottoposto all’esame della Corte i giudici di merito avevano accertato che sia il padre sia la madre avevano con la bambina un ottimo rapporto. Infatti i giudici bolognesi avevano espressamente affermato che «allo stato non sono in discussione le capacità genitoriali dei due, entrambi adeguati e con un buon rapporto con la piccola», e quindi «precludere la possibilità di un affidamento condiviso del minore è lecito solo quando si traduca in un comportamento, da parte di uno dei genitori, che escluda l’altro dal pari esercizio della potestà genitoriale, così da rendere non rispondente all’interesse dei figlio l’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento». Non va comunque trascurato, ha poi aggiunto la prima sezione civile, che la distanza fra le due abitazioni non deve compromettere le visite e quindi il rapporto con uno dei genitori. E infatti «l’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori non è incompatibile con il mantenimento della collocazione del minore stesso presso l’abitazione della madre, qualora il giudice del merito ritenga tale collocazione meglio rispondente all’interesse di detto minore e alla migliore esplicazione delle modalità dell’affidamento condiviso, salvaguardati comunque, attraverso la previsione di adeguate modalità di visita e di incontri periodici, l’esercizio dell’affidamento condiviso anche da parte dell’altro genitore e il legame del minore».
(Fonte Italia Oggi)
Così lui ha fatto ricorso in Cassazione contro la decisione dei magistrati emiliani che, data la distanza fra le due residenze (fra l’altro la donna in un primo momento era scappata in Romania con la figlia), avevano escluso la possibilità di un affidamento condiviso.
La prima sezione civile del Palazzaccio ha invece interpretato le norme classe 2006 in senso opposto, sostenendo espressamente che anche se i genitori vivono in stati diversi il bambino può essere affidato ad entrambi.
Sul punto si legge in sentenza che «alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore». Ma non è ancora tutto. Nel passaggio successivo la Suprema corte ha chiarito che «l’oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (artt. 155, comma 2, e 155 qua-ter, comma 2, e.e.)».
Insomma l’unico impedimento all’affido condiviso resta il pregiudizio che il minore può avere da una decisione sbagliata. Ma nel caso sottoposto all’esame della Corte i giudici di merito avevano accertato che sia il padre sia la madre avevano con la bambina un ottimo rapporto. Infatti i giudici bolognesi avevano espressamente affermato che «allo stato non sono in discussione le capacità genitoriali dei due, entrambi adeguati e con un buon rapporto con la piccola», e quindi «precludere la possibilità di un affidamento condiviso del minore è lecito solo quando si traduca in un comportamento, da parte di uno dei genitori, che escluda l’altro dal pari esercizio della potestà genitoriale, così da rendere non rispondente all’interesse dei figlio l’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento». Non va comunque trascurato, ha poi aggiunto la prima sezione civile, che la distanza fra le due abitazioni non deve compromettere le visite e quindi il rapporto con uno dei genitori. E infatti «l’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori non è incompatibile con il mantenimento della collocazione del minore stesso presso l’abitazione della madre, qualora il giudice del merito ritenga tale collocazione meglio rispondente all’interesse di detto minore e alla migliore esplicazione delle modalità dell’affidamento condiviso, salvaguardati comunque, attraverso la previsione di adeguate modalità di visita e di incontri periodici, l’esercizio dell’affidamento condiviso anche da parte dell’altro genitore e il legame del minore».
(Fonte Italia Oggi)
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