Affido condiviso va negato se genitore minaccia di portare il figlio all’estero
Non può ottenere l’affido condiviso il genitore che, a causa dei forti contrasti con la sua ex, minacci di portare il figlio all’estero.
È quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza 12 luglio 2010, con la quale ha confermato come il genitore non affidatario abbia diritto alle visite solo in presenza dei servizi sociali.
La vicenda vedeva una donna, separata dal proprio ex marito, ricorrere in giudizio al fine dell’ottenimento dell’affido esclusivo della figlia minore, a causa della situazione di accesissima conflittualità che non consentiva alle parti di gestire congiuntamente l’affidamento della bambina.
I giudici territoriali hanno precisato che deve essere disposto l’affidamento esclusivo alla madre se persiste un stato di conflittualità accesa tra i coniugi e se ricorrono altre circostanze, quali, ad esempio: a) il fatto che minore abbia sempre vissuto solo con la donna, avendo, quindi, un interesse a mantenere una situazione stabile da consentire al minore di vivere il proprio futuro con serenità; b) sussiste un giudizio positivo da parte dei servizi sociali; c) il minore è escluso dalla nuovo nucleo familiare creato dall’altro genitore; d) il coniuge non affidatario pone in essere reiterati atti minacciosi ed aggressivi;e) il ricorrente si rende a lungo inadempiente all’obbligo del mantenimento, mostrando una scarsa capacità genitoriale.
Tali elementi, infatti, non consentono di ritenere le parti capaci di una gestione congiunta dell’affidamento del figlio minore, con la conseguenza che, inoltre, il genitore non affidatario è obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento a carico del figlio minore.