Cassazione N.12466/12 – E’ pignorabile la casa familiare assegnata al coniuge affidatario del figlio

Massima: “L’esistenza di un provvedimento di assegnazione non è elemento che possa incidere sulla pignorabilità del bene». Infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge i dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall’art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero, ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni.” (leggi la sentenza per esteso)

E’ questa la conclusione alla quale è pervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12466/12.

La sentenza de qua è stata resa a seguito del ricorso di una madre che a causa dei debiti dell’ex marito aveva visto pignorare la casa assegnata dal Giudice a lei in sede di separazione quale affidataria del figlio minorenne, ricorso respinto dalla Cassazione.

Secondo un orientamento della Cassazione in tema di separazione personale, essendo applicabile in difetto di espressa previsione la norma prevista dal legislatore in tema di locazione, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorchè non trascritto al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 12296/06).

Infatti per alcuni interpreti è ravvisabile una precisa volontà del legislatore di assimilare ai meri fini della trascrizione, il diritto dell’assegnatario a quello del conduttore, attribuendo così all’istituto un quoziente di opponibilità ai terzi anche a prescindere dalla trascrizione.

Per altro orientamento invece la scelta legislativa deporrebbe nel senso che la condizione unica di opponibilità è oggi la trascrizione dell’assegnazione e che ha perduto rilevanza il criterio della data certa.

In tale contesto va pertanto affermato che il diritto di abitazione vantato dall’assegnataria, opponibile al terzo acquirente, non paralizza tuttavia quello del creditore di procedere esecutivamente sul bene oggetto dell’assegnazione, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente.

Osserva la Corte che, nel caso di specie il diritto vantato dalla moglie, opponibile a terzo acquirente, non lo è nei confronti del creditore che può pignorarlo e farlo vendere coattivamente. Solo la trascrizione potrebbe bloccare la procedura esecutiva.