Cassazione N.17903/10 – La notifica è valida anche se fatta sul posto di lavoro

La Corte di Cassazione, sezione I civile, con la sentenza n. 17 903 del 30 luglio 2010, ha riconosciuto che la moglie che intenda chiedere l’assegno di mantenimento al marito possa notificare il ricorso per la modifica delle condizioni di separazione anche presso il luogo di lavoro del marito.

Nel caso in esame la donna aveva notificato il ricorso, finalizzato da ottenere una modifica delle condizioni di separazione, presso il luogo di lavoro del marito, che risultava ancora residente presso l’ abitazione coniugale assegnata alla ricorrente. I marito non si costituiva e proponeva appello avverso la sentenza che disponeva le modifiche. L’appello veniva accolto per nullità della notifica. I giudici di secondo grado rilevano come la notifica possa essere fatta alternativamente presso la residenza o presso il luogo di lavoro solo se questi sono posti nello stesso comune. Diversamente si impone prima la notifica presso la residenza, e dove questa non sia possibile, presso il luogo di lavoro. La Suprema Corte, a seguito di ricorso presentato dalla signora , ha ritenuto di non poter accogliere tale tesi in quanto la moglie, assegnataria della abitazioneconiugale era ben a conoscenza dell’inutilità della prima notifica. Secondo i giudici di legittimità il concetto di “Comune dimora”, di cui all’art 139 ultimo comma cpc, deve essere enucleato tenendo presente la ratio che sottende alla normativa in oggetto ,che mira a rendere possibile la notifica, nel caso in cui non sia noto e conoscibile il Comune di residenza, in luoghi in cui sia riscontrabile una relazione tra il soggetto notificando e il luogo stesso. Cosa che deve ritenersi per il luogo in cui viene svolta l’attività di lavoro subordinata.

(Data: 31/07/2010 11.00.00 – Autore: Elisa Barsotti)