Cassazione N .25707/11 – GLI ASSEGNI FAMILIARI NON SI DETRAGGONO DAL MANTENIMENTO
Il Tribunale di Vallo della Lucania aveva accolto la richiesta dell`uomo, ma, su ricorso della ex, i Supremi Giudici specificano “che originariamente gli assegni familiari (previsti per la prima volta dal R.D.L. 21.8.1936, n. 1632) consistevano in un`attribuzione di importo fisso per ogni familiare a carico, attribuzione poi sostituita da quella in favore del nucleo familiare inteso nella sua unitarieta`, per effetto del D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito in l. 13.5.1988, n. 153.Prima della predisposizione di tale ultimo provvedimento erano state inoltre emanate due norme per regolare la situazione di conflitto fra coniugi separati e favorire il coniuge affidatario dei figli, vale a dire l`art. 211 l. 1975/151 e l`art. 9 l. 1977/903, che sostanzialmente sancivano il diritto dell` affidatario a percepire gli assegni familiari per i figli I indipendentemente da chi fosse titolare del rapporto posto a base della relativa erogazione.
Dette disposizioni, sulla base delle quali si era venuta a determinare una scissione fra titolarita` del diritto alla corresponsione del trattamento di famiglia e diritto alla percezione dello stesso, nonche` una regolamentazione delle situazioni di conflitto fra coniugi separati aventi entrambi diritto alla corresponsione, sono rimaste in vigore, e cio` dunque comporta, venendo al caso di specie, che il coniuge affidatario dei figli minorenni ha diritto, ai sensi del citato articolo, di percepire direttamente gli assegni corrisposti a beneficio del nucleo familiare. Quanto alla distinzione operata nell` ambito degli assegni familiari, fra quelli percepiti per il coniuge separato e quelli viceversa spettanti per i figli, la stessa e` superata dal fatto che, come sopra precisato, le attribuzioni riconducibili all`istituto degli assegni familiari, non piu` esistente, sono state sostituite da quelle in favore del nucleo familiare.” Pertanto accolgono il ricorso e rinviano, cassando la sentenza precedente, il giudizio ad altro Giudice del Tribunale di Vallo della Lucania che stabilira` anche le relative spese inerenti al procedimento. L`istituzione degli assegni familiari e` un` erogazione finalizzata al sostegno delle famiglie il cui reddito complessivo non supera il limite stabilito ogni anno dalla legge. Consiste in una somma prestabilita per ogni familiare vivente a carico e che percepisca redditi personali inferiori ad un determinato importo mensile sancito dalla legge e indicizzato ogni anno.
I redditi dei familiari a carico sono soggetti all`IRPEF. Non si tiene conto dei redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d`imposta o ad imposta sostitutiva.
Dette disposizioni, sulla base delle quali si era venuta a determinare una scissione fra titolarita` del diritto alla corresponsione del trattamento di famiglia e diritto alla percezione dello stesso, nonche` una regolamentazione delle situazioni di conflitto fra coniugi separati aventi entrambi diritto alla corresponsione, sono rimaste in vigore, e cio` dunque comporta, venendo al caso di specie, che il coniuge affidatario dei figli minorenni ha diritto, ai sensi del citato articolo, di percepire direttamente gli assegni corrisposti a beneficio del nucleo familiare. Quanto alla distinzione operata nell` ambito degli assegni familiari, fra quelli percepiti per il coniuge separato e quelli viceversa spettanti per i figli, la stessa e` superata dal fatto che, come sopra precisato, le attribuzioni riconducibili all`istituto degli assegni familiari, non piu` esistente, sono state sostituite da quelle in favore del nucleo familiare.” Pertanto accolgono il ricorso e rinviano, cassando la sentenza precedente, il giudizio ad altro Giudice del Tribunale di Vallo della Lucania che stabilira` anche le relative spese inerenti al procedimento. L`istituzione degli assegni familiari e` un` erogazione finalizzata al sostegno delle famiglie il cui reddito complessivo non supera il limite stabilito ogni anno dalla legge. Consiste in una somma prestabilita per ogni familiare vivente a carico e che percepisca redditi personali inferiori ad un determinato importo mensile sancito dalla legge e indicizzato ogni anno.
I redditi dei familiari a carico sono soggetti all`IRPEF. Non si tiene conto dei redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d`imposta o ad imposta sostitutiva.
Per familiari s`intende:
il coniuge, anche se legalmente separato purche` sia a carico; i figli legittimi,naturali e adottivi anche se non conviventi di eta` inferiore a 18 anni; apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 18 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea)se il nucleo familiare e` composto da piu` di tre figli (o equiparati); inabili al lavoro (senza limiti di eta`); i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi: di eta` inferiore a 18 anni; maggiorenni inabili al lavoro; orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti; gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente e` piccolo coltivatore diretto, i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
Gli emolumenti da considerare, per l`attribuzione dell`assegno, sono quelli del nucleo familiare indicati per l`IRPEF al lordo delle detrazioni d`imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, e quelli esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente ad Euro 1.032,91, prodotti nell`anno solare precedente il 1