Cassazione N.43293/13 – Punibile penalmente il coniuge che, impedisce il diritto di visita del figlio, evitando i contatti telefonici con l`ex.
E’ punibile penalmente il coniuge che, per impedire il diritto di visita del figlio, evita i contatti telefonici con l’ex. Con la separazione dei coniugi si registrano, spesso, atteggiamenti ostruzionistici nei confronti dell’altro coniuge dettati il più delle volte da ruggini e rancori mai completamente elaborati;. purtroppo vittime di questi errati comportamenti genitoriali sono sempre i figli.
Tra gli atteggiamenti ostruzionistici c’ e’ quello di non essere raggiungibile telefonicamente o di non rispondere alle chiamate dell’ ex al solo fine di impedire all’altro genitore la visita dei propri figli.
Un simile comportamento oltre ad essere riprovevole da un punto di vista morale ha soprattutto rilevanza penale.
Nel caso in questione la sesta sezione penale della Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna avverso la condanna della Corte d’appello di Reggio Calabria che l’aveva punita per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Più in dettaglio, la madre affidataria dei minori impediva al coniuge separato di tenere con sé i figli nei giorni e nelle ore stabilite, così come disposto dal decreto di omologazione della separazione consensuale, evitando i contatti telefonici.
Dunque, la Suprema Corte si è uniformata alla decisione del giudice dell’appello, che aveva giudicato la madre colpevole in quanto la sua condotta configurava il delitto di cui all’art. 388, comma 2, del codice penale poiché (anche in pendenza del giudizio di separazione personale), aveva rifiutato, senza giustificato e plausibile motivo, di affidare il figlio all’altro coniuge per il periodo stabilito col provvedimento del giudice . La madre affidataria, per aver posto in essere una simile condotta e’ stata condannata a pagare mille euro in favore della Cassa delle ammende.
(25/10/2013 – Avv. Barbara Pirelli)
Fonte: (StudioCataldi.it)