Cassazione N.4551-12 – Mantenimento diminuito se il padre si risposa e fa un altro figlio

ll diritto a rifarsi una vita dopo il fallimento del primo matrimonio è “sacrosanto” oltreché garantito da principi di ordine costituzionale e sovranazionale. Per questo il padre obbligato al mantenimento può ottenere la riduzione dell’assegno se fa un altro figlio.

Il monito arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4551 del 22 marzo 2012, ha respinto il ricorso di una madre che lamentava la riduzione del contributo del padre di 250 euro al mese.
Ad avviso della prima sezione civile, «se quindi la costituzione di una nuova famiglia non rappresenta un automatico presupposto che impone la rideterminazione dell’assegno di mantenimento è altrettanto errato ritenere che il sistema normativo si basa su una considerazione di non necessarietà della scelta del coniuge obbligato. Al contrario il diritto alla costituzione della famiglia è un diritto fondamentale anche nel contesto costituzionale e sovranazionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo del 1950 (art. 12) e come tale è riconosciuto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 9), senza che sia possibile considerare il divorzio come limite oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al livello di mera scelta individuale non necessaria».
Fonte: www.cassazione.net