Articolo 147 codice civile:Doveri verso i figli

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.

In altre parole, anche se due persone non si sono sposate e hanno dato alla luce dei figli, loro vantano gli stessi diritti della prole di una coppia unita con il vincolo del matrimonio.

La stessa cosa accade se i due coniugi si dovessero separare.

I figli nati dalla loro unione avrebbero sempre il diritto ad essere mantenuti, anche se i genitori non erano sposati.

Di solito viene effettuata una distinzione tra mantenimento diretto e indiretto.

A questo proposito ci si chiede chi sia il genitore che è tenuto al mantenimento diretto e chi, al contrario, a quello indiretto e in che cosa consistano.

Chi si dovesse trovare in una simile situazione, nel senso che ha lasciato il suo partner e si debba occupare della prole, dovrebbe essere al corrente di quello che segue.

In che cosa consiste il diritto al mantenimento

Prima di parlare della differenza tra mantenimento diretto e indiretto si deve scrivere in che cosa consista il mantenimento.

Il mantenimento è un diritto che spetta ai figli per l’unico fatto di essere venuti al mondo.

L’articolo 315 bis del codice civile, rubricato “diritti e doveri del figlio” al comma 1 recita:

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Questo diritto resta inalterato alla fine della relazione sentimentale tra i genitori, nel senso che nei confronti dei figli resta sempre il diritto al mantenimento anche successivamente alla loro separazione e per un periodo di tempo indeterminato, almeno sino al raggiungimento dell’indipendenza economica.

Il mantenimento a favore del figlio è dovuto in relazione alla sua nascita.

Il figli non hanno più diritto all’assegno di mantenimento quando diventano economicamente autosufficienti, vale a dire, che il raggiungimento della maggiore età non esonera il genitore non affidatario dal continuare a pagare il mantenimento, e neanche il compimento degli studi universitari.

Se il figlio non ha lavoro per colpa sua, nel senso che la sua precaria condizione economica deriva da una sua responsabilità, il genitore potrà rifiutare il mantenimento e chiederne la revoca al giudice, salvo l’obbligo di continuare a versare gli alimenti, nella forma di sussidio economico di minore entità.

In che modo funziona il mantenimento dei figli

Il mantenimento dei figli consiste nel dovere dei genitori di non fargli mancare i mezzi necessari a consentirgli una vita dignitosa, non in relazione al singolo sostentamento, vale a dire gli alimenti, ma a qualunque cosa sia necessaria per potere sviluppare la loro personalità, coltivare i loro interessi e affrontare in modo autonomo la loro vita.

Di solito al mantenimento si provvede in due modi.

Il primo, assicurando in modo diretto ai figli quello del quale hanno bisogno, ad esempio, una casa dove abitare, i beni comuni al fine di svolgere le attività quotidiane, come il computer o lo smartphone, i mezzi per potersi muovere, come il motorino, oppure fornendo i soldi che servono per fare fronte alle loro esigenze.

In questo specifico caso, basti pensare al figlio studente universitario fuori sede, che anche se non abita con i genitori, ha alo stesso bisogno di loro per le spese.

In che cosa consiste il mantenimento diretto e indiretto

Siamo arrivati alla trattazione del mantenimento diretto e indiretto e delle differenze che esistono tra loro.

Il primo viene assicurato quando i genitori provvedono in prima persona all’acquisto di quello che serve ai figli, oppure, fornendo loro in modo diretto quello del quale hanno bisogno.

Ad esempio, una casa dove abitare.

Il secondo consiste nell’erogazione di una somma di denaro che consenta ai figli di essere in grado di acquistare quello che a loro serve.

Mentre il mantenimento diretto è lasciato all’iniziativa dei genitori, al mantenimento indiretto provvedono i figli con i mezzi dei genitori.

Un esempio di mantenimento indiretto è l’assegno periodico che un genitore versa al figlio.

Nel mantenimento diretto si pone in essere un soddisfacimento immediato e diretto da parte del genitore dei bisogni e delle necessità dei figli.

Nel mantenimento indiretto si ha la corresponsione di un assegno periodico diretto a coprire le esigenze ordinarie dei figli.

Le nozioni di mantenimento diretto e indiretto assumono rilevanza in modo particolare in seguito alla separazione dei genitori.

Con questo evento è possibile che uno dei genitori sia costretto, per via delle modalità di affidamento dei figli, a potere provvedere al mantenimento indiretto con il relativo assegno.

L’assegno di mantenimento è il contributo economico che il genitore deve dare al figlio che non gli sia stato affidato a seguito della separazione.

L’assegno di mantenimento è legato al il tipo di affidamento che il giudice decide:

Se viene scelto l’affido condiviso, non c’è bisogno di versare un assegno di mantenimento, il genitore provvede in modo diretto alle spese che servono al mantenimento dei figli.

Se viene concesso l’affido esclusivo, il genitore non collocatario dovrà versare all’altro un assegno a titolo di mantenimento per le spese ordinarie per il figlio, al di là dell’equa divisione delle spese straordinarie.

L’affido condiviso dei figli favorisce un mantenimento diretto.

Il genitore presso il quale si trova il figlio provvede subito a fornirgli quello del quale ha bisogno, mentre l’affido esclusivo costringe il genitore non collocatario a mantenere il figlio nella forma del mantenimento indiretto, vale a dire attraverso la corresponsione di un assegno.