La legge italiana stabilisce che è un reato lasciare i figli da soli se la loro età è inferiore a 14 anni.
Dispositivo dell’art. 591 Codice penale
Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale [ART.582], ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore [ART540], dal figlio, dal tutore [ART346] o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato [ART 291].