Come funziona all’estero l’assegno di mantenimento
Girando per la rete abbiamo trovato un interessante lavoro di confronto tra sistemi di mantenimento che alcuni stati adottano, rispetto all’Italia.
Nei contributi precedenti riteniamo di aver dimostrato in modo ragionevolmente oggettivo quanto i provvedimenti economici dei tribunali italiani ai fini delle separazioni e dei divorzi siano intrinsecamente contraddittori oltre che aleatori e troppo disomogenei.
Non è del tutto chiaro se tale difformità ed arbitrarietà di orientamenti nasca da una presunzione generale e apodittica di disponibilità di redditi in nero e dall’esigenza di contrastare, in modo goffo e inadeguato, l’economia sommersa particolarmente diffusa in Italia o se piuttosto sia dovuta a una, comprensibile e inevitabile, mancanza di dimestichezza della magistratura con le materie economiche, o se ancora sia l’espressione di una volontà, eccessivamente severa e sbilanciata, di tutela della prole di coppie separate, che tuttavia si traduce in provvedimenti grossolani ed effettivamente controproducenti, o se sia la conseguenza di cancellerie sommerse di cause arretrate e costrette a lavorare in modo superficiale emettendo provvedimenti in serie e omettendo le analisi puntuali che sarebbero necessarie per ogni singolo caso; il Prof. Carlo Rimini dell’Università Statale di Milano, incaricato dalla Commissione Legislativa del Senato di commentare il DDL 735 si è espresso nei seguenti termini: “Talvolta si ha addirittura la sensazione che l’assegno sia determinato sulla base di una motivazione non scritta che consiste nel fare riferimento, con inaccettabile sciatteria, ad una predeterminata percentuale dei redditi della parte obbligata”, ma come abbiamo visto non si tratta di una sensazione: sono le tabelle giudiziarie a prevedere espressamente questo metodo.
In ogni caso dovrebbe essere chiara a tutti l’assoluta indifferibilità di un intervento, a livello amministrativo se non normativo, che ponga fine a una situazione obiettivamente fuori controllo con enormi costi sociali.
Tuttavia i numeri, per quanto eloquenti, possono sempre essere interpretati e c’è sempre la possibilità che qualcuno ne contesti la correttezza o l’affidabilità.
Vediamo pertanto ora come lo stesso problema viene affrontato e risolto dai principali Paesi esteri che hanno economie e ordinamenti giuridici affini all’Italia. Se secondo il Potere Giudiziario di un Paese, la somma necessaria per mantenere un figlio ammonta a un determinato importo, pur tenendo conto della variabilità del costo della vita tra Paesi ed economie differenti e dei differenti ordinamenti giuridici e di welfare, la variabilità non dovrebbe essere troppo marcata. Vedremo che purtroppo non è così, e l’Italia rappresenta un’anomalia pressoché unica.
FRANCIA
Partiamo da una fonte non istituzionale, un sito internet che tratta con taglio divulgativo i principali aspetti economici della vita in Francia.
https://www.toutsurmesfinances.com/argent/a/pension-alimentaire-montant-grille-indicative-calcul
Qui vengono spiegati in termini semplici e comprensibili anche ai non addetti ai lavori i principali aspetti della disciplina economica del divorzio e della separazione in Francia.
L’assegno di mantenimento in Francia si chiama “pension alimentaire”; il Ministero della Giustizia francese mette a disposizione di chiunque intenda separarsi una tabella di calcolo dell’assegno di mantenimento che, all’opposto di quanto accade in Italia, realizza un’assoluta certezza del diritto; in Italia, chi intenda separarsi si espone alla totale aleatorietà dei provvedimenti più disparati, a seconda del Foro competente e del singolo giudice che il caso assegnerà al ricorrente; in Francia chiunque può calcolare da subito in pochi secondi l’importo dell’assegno. Chiunque prima di separarsi può sapere da subito quale sarà l’esito della separazione dal punto di vista economico!
Ma non finisce qui! Le tabelle ministeriali, come è logico che sia, tengono conto:
– delle esigenze minime di vita del genitore obbligato al versamento dell’assegno;
– del numero dei figli;
– dei tempi di frequentazione.
Tanto più il “genitore non collocatario” trascorre tempo con i propri figli e tanto minore sarà l’assegno dovuto. Sembra un’ovvietà!
In Italia, i metodi sommari utilizzati dai tribunali non tengono conto né delle esigenze primarie del coniuge onerato, determinando spesso assegni anche superiori al reddito del coniuge obbligato (!) né di quanto corrisposto dal coniuge obbligato, che spesso si trova costretto a pagare all’altro coniuge a titolo di assegno quanto ha già pagato per il mantenimento dei propri figli in via diretta durante i propri tempi di frequentazione (!).
Ad esempio, in caso di tempi di frequentazione paritari, questi sono i coefficienti da applicare al reddito (calcolato al netto di una franchigia, per garantire le esigenze di vita del genitore obbligato!) del coniuge obbligato secondo la normativa francese:
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un figlio: 9%
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due figli: 7,8%
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tre figli: 6,7%
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quattro figli: 5,9%
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cinque figli: 5,3%
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sei figli: 4,8%
Quanta differenza rispetto alle prassi giudiziarie italiane! In Italia, abbiamo visto le Tabelle del Tribunale di Monza, utilizzate ufficiosamente da tanti tribunali: un genitore con tre figli, indipendentemente dal tempo che trascorre con i propri figli, viene obbligato a versare il 50% del proprio reddito fiscale lordo al genitore collocatario, nel presunto intento di garantire il pagamento di qualche bolletta, cibo e abiti, magari per il solo 50% del tempo complessivo! In Francia tale soglia scende al 20,1% del reddito netto!
Disarmante è anche l’uniformità e la trasparenza dei criteri: il Ministero della Giustizia Francese pubblica una tabella con un’infinità di ipotesi di redditi dei coniugi e tempi di frequentazione
https://www.justice.fr/simulateurs/pensions-alimentaire/bareme
e un simulatore di calcolo dell’assegno di mantenimento, tanto semplice quanto efficace
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/pension-alimentaire
Riprendiamo ancora una volta il nostro esempio del lavoratore autonomo che fattura 100.000 euro all’anno, ha una disponibilità netta di 3.750 euro al mese e tre figli. Abbiamo visto che il nostro lavoratore autonomo, in Italia, rischia di vedersi imposto un assegno di mantenimento (ufficialmente “per i figli”, di fatto all’ex coniuge) pari a 2.500 euro. Quanto dovrebbe versare il nostro lavoratore autonomo in Francia? 458 euro.
Va da sé che se, mutatis mutandis, l’esempio viene fatto con i redditi di un operaio gli effetti saranno almeno altrettanto disastrosi.
GERMANIA
La disciplina delle separazioni in Germania è reperibile sinteticamente, in lingua italiana, sul sito dell’Unione Europea:
https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_claims-47-de-it.do?member=1#toc_8
“Di norma, gli alimenti devono essere versati su base regolare. Il loro importo è stabilito in base ai bisogni dell’avente diritto e alla capacità di pagamento del debitore. A tal fine, le Oberlandesgerichte (corti d’appello) hanno approntato tabelle e orientamenti che servono a determinare in maniera forfettaria gli importi delle voci da prendere in considerazione. Ai fini del calcolo delle obbligazioni alimentari dovute ai figli viene regolarmente utilizzata la tabella di Düsseldorf consultabile a questo indirizzo“.
In caso di affido condiviso, è previsto esclusivamente un assegno di compensazione, in quanto si presume che il mantenimento sia corrisposto da ciascun genitore durante i rispettivi tempi di frequentazione.
Al seguente indirizzo si può trovare una sintesi, nella più accessibile lingua inglese, della disciplina tedesca degli assegni di mantenimento e un calcolatore online.
http://www.lawyerdb.de/Support.aspx
Nel solito esempio del lavoratore autonomo, l’assegno dovuto sarebbe pari a 1.572 euro; tale numero è da prendere con beneficio di inventario: la normativa tedesca è piuttosto complessa e la lingua non aiuta; da un esame di siti giuridici in lingua inglese parrebbe che tale importo, sensibilmente più alto rispetto a tutti gli altri Paesi del mondo (ad eccezione dell’Italia) si spieghi con il fatto che la legge tedesca non prevede l’affido condiviso, salvo rare eccezioni, per cui tale somma non tiene conto della quota di mantenimento diretto; tuttavia, come già detto, in caso di affido condiviso non trova applicazione la tabella di Dusseldorf, ma viene imposto solo un assegno di compensazione.
REGNO UNITO
La disciplina del calcolo dell’assegno è molto simile a quella francese vista sopra; lo Stato mette a disposizione un calcolatore online che effettua il calcolo sulla base del reddito lordo del genitore obbligato e tiene conto dei tempi di frequentazione.
Riportando i dati del nostro ipotetico lavoratore autonomo (vengono richiesti il reddito lordo e i tempi di frequentazione su base settimanale): se il nostro lavoratore autonomo, che secondo i tribunali italiani dovrebbe versare 2.500 euro al mese, fosse nato oltre Manica, l’importo che dovrebbe versare al coniuge, tenuto conto dei tempi di frequentazione, sarebbe pari a 488 euro.
https://child-maintenance.dwp.gov.uk/calculate/
AUSTRALIA
I criteri di calcolo dell’assegno e il calcolatore online possono essere trovati ai seguenti indirizzi
https://childsupportaustralia.com/how-calculated/
https://childsupportaustralia.com/calculator-estimator/
Anche in questo caso, come dovrebbero imporre la logica e il buon senso, nel calcolo dell’assegno si deduce una quota per garantire il sostentamento al genitore obbligato e si tiene conto di quanto pagato dal genitore in via diretta.
Nel nostro esempio, il nostro lavoratore autonomo dovrebbe pagare 360 euro al mese per il mantenimento di 3 figli; ciò a ennesima conferma del fatto che un assegno di mantenimento calcolato secondo oggettivi criteri matematici e secondo buon senso, non rappresenta l’importo complessivo per mantenere dei figli, ma l’importo compensativo per equilibrare quanto già corrisposto dai coniugi in via diretta in proporzione ai rispettivi redditi, tenendo conto delle esigenze primarie di entrambi i coniugi.
USA
Essendo gli Stati Uniti una unione federale di Stati, ogni singolo Stato ha la propria normativa in termini di calcolo dell’assegno di mantenimento; alcuni Stati utilizzano una formula nota come Formula di Melson, altri determinano l’assegno in funzione del reddito del genitore obbligato; tutti gli Stati tengono conto dei tempi di frequentazione e deducono una quota per garantire le esigenze di vita del coniuge onerato.
https://www.ourfamilywizard.com/blog/joint-custody-and-child-support
Conclusioni
Alcuni elementi comuni a tutte le legislazioni:
1) Tutti gli Stati determinano importi sensibilmente più bassi di quelli definiti secondo le prassi giudiziarie italiane
2) Tutti gli Stati hanno definito criteri uniformi e oggettivi riducendo al minimo la discrezionalità del giudice
3) Tutti gli Stati determinano la base di calcolo deducendo una quota necessaria al sostentamento minimo del genitore obbligato
4) Tutti gli Stati tengono conto di quanto sostenuto in via diretta in caso di affido condiviso
Peculiarità dell’Italia
1) Gli assegni di mantenimento determinati mediamente dai giudici italiani vanno dal doppio a cinque volte quelli determinati dagli altri Paesi
2) Solo in Italia non esistono criteri uniformi, scientificamente attendibili di determinazione dell’assegno; solo in Italia la determinazione è rimessa all’arbitrio del giudice
3) Solo in Italia non viene fatta nessuna valutazione della sostenibilità dell’assegno da parte del genitore obbligato
4) Solo in Italia non viene dedotto dall’importo dovuto quanto pagato in via diretta durante i tempi di frequentazione dal coniuge non collocatario
È evidente che, pur tenendo conto del diverso costo della vita, il mantenimento di un figlio non costa in Italia più che altrove; la logica, il buon senso e la matematica sono gli stessi indipendentemente dai confini geografici convenzionali.
Le cifre estremamente basse in uso presso gli altri Paesi in confronto all’Italia dimostrano che l’assegno di mantenimento dovrebbe logicamente consistere in una cifra perequativa, ma solo in Italia è generalmente frainteso da tutti gli addetti ai lavori come un equivalente della cifra complessivamente necessaria per il mantenimento, il che ha effetti disastrosi sui genitori obbligati al versamento dell’assegno, e in ultima istanza sugli stessi beneficiari.
I provvedimenti economici abnormi, determinati in funzione dei redditi del coniuge onerato, sono un’inaccettabile anomalia italiana con gravissimi costi sociali e irreparabili conseguenze economiche sulle stesse famiglie che dovrebbero essere tutelate; tale situazione necessita una soluzione immediata non più procrastinabile.
Si veda anche
https://www.oecd.org/els/family/41920285.pdf
Contributi precedenti:
1) La dichiarazione dei redditi non misura la ricchezza disponibile
2) La funzione perequativa dell’assegno di mantenimento
3) L’assegno di mantenimento: il principio di proporzionalità e le spese ordinarie
4) Le prassi giudiziarie nella determinazione dell’assegno di mantenimento
5) Qual è il costo del mantenimento ordinario di un figlio
6) L’epilogo – Il disastro delle separazioni giudiziali