Assegno di Mantenimento e Spese Straordinarie
Nell’ordinamento italiano, è previsto che l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli permanga pur nel dissolvimento del consortium vitae. Infatti l’onere di mantenere, istruire ed educare la prole grava su entrambi i genitori e sussiste anche in costanza di separazione personale. La contribuzione di cui agli artt. 30 Cost., 147 e 148 C.c., di cui è onerato ciascun genitore, in misura proporzionale al proprio reddito o alle proprie capacità, può assumere modalità diverse di soddisfacimento legate all’affidamento dei figli e al concreto prospettarsi delle condizioni di vita, reddituali e lavorative, dei coniugi in lite.Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di merito il dovere di mantenimento dei figli da parte del coniuge non affidatario non si limita a vitto e alloggio, ma comprende una serie di oneri di educazione ed assistenza che costituiscono a loro volta parametri per la quantificazione dell’assegno inteso come rata mensile di una somma annua. La Suprema Corte ha evidenziato come l’individuazione della capacità reddituale dell’onerato, quale parametro per quantificare l’assegno di mantenimento in favore dei figli, vada effettuata considerando ogni forma di reddito o di utilità di ciascun genitore, compresi quindi gli immobili, siano essi direttamente abitati o diversamente impiegati. (Cass. 5 ottobre 1992, n. 10926; Cass. 10901/91). La Cassazione ha, infatti, interpretato l’art. 148, C.c., nel senso che l’assumere quale parametro di riferimento non solo le sostanze dei coniugi ma anche le loro capacità di lavoro professionale o casalingo, conduca a valorizzare anche le potenzialità reddituali e funzionali dei coniugi stessi. Per la determinazione dell’assegno di mantenimento dovuto dai genitori in favore di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti senza Loro colpa, la capacità economica di ciascun genitore, va determinata con riferimento al complesso patrimoniale di ciascuno, costituito oltre che dai redditi di lavoro subordinato o autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione sociale, i proventi di qualsiasi natura percepiti (Cass. 3 luglio 1999, n. 6872). Così, l’assegno di mantenimento, unitamente al contributo offerto dal genitore percettore dello stesso, deve essere calcolato in modo tale da offrire al figlio di poter soddisfare i bisogni elementari della vita quotidiana oltre alle ulteriori esigenze (di studio, ludiche, ecc.) che già formano oggetto del suo tenore di vita. Una voce importante nella configurazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli è quella relativa alle spese straordinarie, che il Giudice solitamente pone in percentuale a carico di entrambi i coniugi in aggiunta alla determinazione di un importo definito di mantenimento ordinario. La definizione di “spese straordinarie”, al di là dell’elenco contenuto nell’atto di separazione consensuale o nel provvedimento del Giudice, è ancorata a precisi riferimenti ma troppo di frequente le questioni relative a detta distinzione oppure alla necessità o congruità di tali spese, sono foriere di ulteriori contenziosi tra i coniugi. In breve è spesa straordinaria quella che non ricorre solitamente, che è circoscritta in un ambito temporale preciso e che è necessitata da emergenze transitorie. Le spese ordinarie sono prevedibili ex ante e rientrano nelle normali esigenze di vita dei figli. La loro quantificazione può essere effettuata in misura forfettaria dal Giudice nella determinazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento oppure mediante indicazione di una percentuale, spesso paritaria, posta a carico di ciascun genitore, quando si tratti di spese non quotidiane (esempio spese mediche e scolastiche ordinarie). Le spese straordinarie, invece, sono quelle non prevedibili ex ante e, derivando da necessità sporadiche ed occasionali, non vengono neppure quantificate al momento della determinazione dell’assegno di mantenimento. Esse per loro intrinseca natura non si prestano ad una elencazione precisa e dettagliata da parte del Giudice che, seppure questa avvenisse, sarebbe da considerare meramente esemplificativa, atteso che una determinata spesa, quale per esempio quella della baby sitter, può essere considerata secondo le circostanze concrete, ordinaria o straordinaria. Con riferimento alle spese straordinarie che gravano sul genitore obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, si pone pure la delicata questione del fatto che debbano essere concordate o meno. Orbene esistono spese straordinarie che afferiscono a “le decisioni di maggior interesse per i figli” e che pertanto devono essere previamente concordate dai contitolari della potesta genitoriale. Ma occorre aver presente che non necessariamente tutte le decisioni di maggior interesse afferiscono a spese straordinarie, considerando quelle relative a scelte di vita importanti per il figlio quali quelle relative alla sua istruzione, educazione, orientamento religioso, i criteri di fondo della sua educazione. Potrebbero, per converso, prospettarsi esborsi straordinari non attinenti a decisioni di maggior interesse, quali per esempio l’acquisto di capi di vestiario in vista di una cerimonia, per i quali non è richiesto il preventivo consenso dell’altro coniuge il quale dovrà contribuirvi comunque, se il livello di scelta sia adeguato alla fascia socio economica di appartenenza della famiglia