No assegno di mantenimento se la moglie si risposa o va a convivere con un altro
Alla ex moglie non può essere riconosciuto il mantenimento qualora l’ex marito si trovi disoccupato e la donna nel frattempo abbia intrapreso una convivenza more uxorio.
Il fatto che, dopo la separazione, la moglie si risposi o, semplicemente, vada a convivere con un’altra persona non determina automaticamente la revoca dell’assegno di mantenimento.La “liberazione” dall’obbligo invece, può scaturire solo qualora l’ex marito dimostri un miglioramento delle condizioni di vita della donna o, quanto meno, dei risparmi di spese derivanti, a quest’ultima, dalla nuova convivenza appena intrapresa.
L’ex coniuge che, tenuto al pagamento dell’assegno, chieda al giudice la revoca di tale obbligo, deve dimostrare, quindi, il mutamento in meglio delle condizioni economiche dell’altro coniuge (beneficiario), e può farlo con qualsiasi mezzo di prova, anche con presunzioni. Per esempio, egli potrebbe portare, a dimostrazione della propria pretesa, i redditi e il tenore di vita della persona con la quale il beneficiario dell’assegno convive. Tali prove possono portare il giudice a presumere che dalla convivenza la donna tragga benefici economici tali da giustificare la revisione dell’assegno.
Fonte: www.laleggepertutti.it