Bonus Bebè
Buone notizie per i genitori che hanno avuto una nascita nel 2009 e non hanno potuto accedere al Fondo di credito per i nuovi nati a causa della scadenza dei termini prevista precedentemente al 30 settembre 2010.
Il Dipartimento per le politiche della famiglia, in collaborazione con l’ABI, ha infatti deciso di riaprire i termini per presentare domanda per il prestito fino all’ammontare di 5000 euro rimborsabili in 5 anni ad un tasso particolarmente vantaggioso. La nuova scadenza è prevista al 31 dicembre 2010.
Possono chiedere un prestito i genitori dei bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011, senza limitazioni di reddito, attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari (Decreto legge n. 185/2008 – art. 4, comma 1 e 1bis).
In caso di esercizio della potestà su più di un minore può essere richiesto più di un finanziamento, mentre è ammesso un solo finanziamento per ogni bambino nato o adottato, anche in caso di potestà o affido condiviso.
·PRESTITO VANTAGGIOSO
Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa si sono impegnati ad applicare ai finanziamenti garantiti dal Fondo un tasso annuo effettivo globale (TAEG) fisso, non superiore al 50% del tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, in vigore al momento in cui il prestito è concesso.
Resta comunque facoltà degli istituti di credito l’erogazione del prestito, in quanto la presenza della garanzia del Fondo, permette un tasso agevolato ma non esonera le famiglie dall’obbligo di restituzione alle scadenze pattuite.
La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla nascita o all’adozione (per quelli nati nel 2009 la richiesta può essere inviata entro il mese di dicembre 2010).
Per le adozioni nazionali si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o di adozione definitiva. Per le adozioni internazionali si fa riferimento al provvedimento di autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali, sia per le adozioni pronunciate all’estero che per quelle pronunciate in Italia a conclusione del periodo di affidamento preadottivo.
Per le famiglie dei bambini nati o adottati nell’anno 2009 che siano portatori di malattie rare (individuate dall’elenco di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124) è previsto, in aggiunta, un contributo che riduce ulteriormente il tasso di interesse (TAEG) allo 0,5%.
In questo caso la domanda può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2011 e può essere contestuale rispetto alla richiesta del finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo, oppure successiva, entro il limite di tempo suddetto.
II finanziamento concesso, nella misura massima di 5.000 euro, può essere utilizzato per qualunque tipo di spesa e deve essere restituito in un periodo massimo di cinque anni.
LA DOMANDA
La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di nascita o di adozione, compilando direttamente presso le banche l’apposito modulo, nel quale viene autocertificato il possesso dei requisiti richiesti e dichiarando:
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le proprie generalità e quelle del minore nato a adottato (specificando in tal caso gli estremi del provvedimento): Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Codice fiscale
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l’esercizio della potestà genitoriale sul minore, specificando se si esercita tale potestà da solo a insieme ad altro soggetti in caso di esercizio della potestà condiviso, generalità dell’altro soggetto e dichiarazione che è richiesto un solo prestito per ogni minore.
Nel caso di bambini affetti da malattia rara, dovrà essere prodotto anche il certificato di una struttura sanitaria pubblica attestante la patologia sofferta. È possibile estinguere il debito in un’unica soluzione o con rate da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento.
L’arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario. In caso di insolvenza, si è soggetti alle ordinarie procedure esecutive per il recupero del credito.
Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazione e stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si provvede alla revoca del finanziamento.
·09 / 12 / 2010