Il nuovo protocollo sulle spese straordinarie, adottato dal Tribunale di Torino
In materia di spese straordinarie tra genitori separati/divorziati, il 15/03/2016, il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino, hanno approvato un nuovo Protocollo che si segnala, non solo per la novità, ma anche per alcune sue particolarità.
I Protocolli in materia di separazione e divorzio
Come noto, nel corso di una separazione, o di un divorzio, in presenza di difficoltà comunicative e/o di difficoltà economiche dei genitori, l’individuazione delle spese tra quelle ordinarie e quelle straordinarie, e l’eventuale ripartizione in percentuale di esse tra i genitori, può essere fonte di eterne discussioni e conseguenti contenziosi.
L’adozione dei Protocolli, frutto di convergenza tra l’autorità giudiziaria e quella forense locale, mirerebbe, proprio all’elisione, in funzione preventiva, o quantomeno, alla loro riduzione, delle suddette controversie.
E, qualora il Protocollo sia condiviso nel suo contenuto, nulla impedisce che venga adottato e seguito, o quantomeno, preso quale spunto, anche da soggetti fuori dal suo territorio di adozione.
Il Protocollo di Torino
Il Protocollo 15/03/2016 adottato dal Tribunale di Torino, in accordo con il locale COA, come detto, in questa ottica, preliminarmente contiene l’individuazione dal punto di vista concettuale delle spese c.d. ordinarie e di quelle c.d. straordinarie.
Per Torino, per spese ordinarie deve intendersi quelle che hanno il carattere delle ordinarietà e frequenza, e che, in quanto tali, devono considerarsi ricomprese nell’assegno di mantenimento come quantificato. Mentre per spese straordinarie deve intendersi quelle connotate da imprevedibilità nell’an e da indeterminabilità nel quantum e che, in quanto tali, sono ‘fuori’ dall’assegno di mantenimento ed in aggiunta ad esso.
Rimandando per il suo intero contenuto al Protocollo allegato, qui ci si limita unicamente ad evidenziare alcune particolarità del Protocollo stesso.
Spese ordinarie
Nel citato Protocollo vengono di seguito indicate «salvo diversa previsione» (dei genitori o del Tribunale), come spese ordinarie – e qui si trova la prima particolarità, quantomeno a giudizio della scrivente – oltre all’abbigliamento ed alla mensa scolastica, i medicinali da banco, e le spese di cancelleria scolastica (infatti, non sempre e non tanto spesso, queste voci vengono considerate rientranti tra quelle ordinarie).
Spese straordinarie
Sempre nel citato Protocollo di Torino, per spese straordinarie e, dunque, extra assegno, devono intendersi quelle «che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: requisito temporale, l’occasionalità e/o la sporadicità, requisito quantitativo, la gravosità e requisito funzionale, la voluttuarietà» (art. 2).
Le spese straordinarie, inoltre, vengono (come solitamente accade) suddivise in spese che richiedono il preventivo assenso (accordo dei genitori), e spese che invece non lo richiedono.
Sotto questa voce, e relativamente alle spese straordinarie richiedenti il preventivo assenso, si nota l’introduzione di una novità: il silenzio assenso.
In sostanza se il genitore che riceve la richiesta «a mezzo raccomandata, fax, email o altro mezzo» da parte dell’altro di sostenere una determinata spesa, se non la riscontra entro il termine indicato (10 gg), «la spesa si intenderà come approvata» (art. 3).
Altra singolarità del Protocollo in esame è quella per cui rientrano tra le spese straordinarie che non richiedono il preventivo assenso, quelle relative alla cura degli animali domestici «presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi».
Colpisce favorevolmente questa categoria, ma, al contempo, non si può nascondere che fa sorgere anche qualche perplessità per la sua collocazione tra le ‘spese straordinarie’ del figlio, e cioè in quanto sussista un rapporto affettivo tra l’animale ed il figlio, e purchè l’animale si trovi presso il genitore collocatario, per cui, ne consegue che se al contrario l’animale domestico si trovasse presso l’altro genitore, anche se sussistesse un rapporto affettivo con il figlio, le relative spese non rientrerebbero tra quelle straordinarie da ripartire tra i genitori, senza – peraltro – il preventivo assenso.
Ciò sembra creare una certa sperequazione, ma si apprezza la novità ed il tentativo di dare una dignità ed una collocazione, oltre che agli animali domestici, anche alle spese relative alla loro cura.
Tra le spese straordinarie che non richiedono il preventivo assenso, si trovano anche quelle relative alle gite scolastiche senza pernottamento (mentre quelle con il pernottamento, rientrano tra le spese straordinarie per le quali si richiede il preventivo assenso).
Altra spesa che suscita perplessità per la sua classificazione tra le spese straordinarie per le quali non è richiesto il preventivo consenso è quella per la patente di guida.
Infatti, a parte il fatto che oggi frequentare i relativi corsi (di teoria e di pratica) per conseguire la patente di guida, normalmente è una spesa piuttosto ingente (anche perchè di solito è preliminare alla successiva spesa per lo scooter, la moto, se non l’auto), sorprende che per essa non si preveda il preventivo assenso di entrambi i genitori, e sorprende perché, in verità, la decisione dovrebbe presupporre, prima ancora che una valutazione di ordine economico, quella di natura personale del tipo: nostro figlio è abbastanza maturo e consapevole per circolare nel traffico, ed affrontare i relativi pericoli?
Da ultimo si segnala come singolarità e spunto di riflessione, le spese relative ad «un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all’anno e relativi accessori», per le quali non viene richiesto il preventivo assenso (distinte da quelle relative al secondo corso all’anno di attività sportiva/ludica/ricreativa/di istruzione, per il quale, invece, si richiede il preventivo assenso dei genitori).
Ora, francamente, anche questa distinzione suscita qualche perplessità perché, mentre è senz’altro condivisibile l’intento chiaramente teso a ‘garantire’ al figlio almeno un corso all’anno di attività ludico-sportivo-ricreativa, si comprende meno l’incensurabilità della scelta rimessa ad un solo genitore (normalmente il collocatario), perché, è noto che praticare lo sport dell’ippica è più dispendioso, ad esempio, del running, dunque, per il genitore che deve sopportare la relativa spesa senza aver potuto nemmeno sindacare la scelta, appare un tantino troppo impositivo.
Infine, ma piuttosto rilevante è proprio l’ultima previsione contenuta nel Protocollo in esame secondo cui «il grave e reiterato inadempimento[di un genitore verso l’altro nel rimborso delle spese straordinarie n.d.r.]sarà valutato dal giudice al fine della rideterminazione dell’assegno mensile comprensivo anche delle spese straordinarie calcolate forfettariamente» (art. 7).
E’ chiaro lo scopo deterrente di questa previsione, tuttavia essa appare in contrasto con la normativa vigente e con l’orientamento prevalente della giurisprudenza che, normalmente, non consente un assegno onnicomprensivo.
Documenti & Materiali
Scarica il Protocollo Tribunale Torino spese straordinarie 15/03/2016
Fonte:http://www.jusdicere.it/