Ammonizione alla madre per la non frequentazione della figlia al padre
La Corte di Appello di Catania, con ordinanza del febbraio 2010, in accoglimento parziale del ricorso del genitore padre, confermava le statuizioni del Tribunale di Catania e, data la conflittualità tra i genitori, incaricava un Consultorio familiare di verificare che fosse garantito il diritto della bambina alla bigenitorialità mantenendo i rapporti con il padre necessari alla sua crescita.
“Tale comportamento merita una severa censura”: il termine entro cui concordare i gg non è a tutela del minore, dice la Corte, non ha natura perentoria ma serve ad attenuare il confitto tra le parti ed è posto nell’interesse dei genitori per l’organizzazione del loro tempo libero.
La Corte pertanto, in adempimento a quanto dispone l’art. 709 ter cpc, ammonisce la madre ad attenersi alle disposizioni della sentenza di questa Corte mantenendo la stessa un comportamento collaborativo per la frequentazione e l’intensificarsi della stessa tra padre e figlia onde favorire un equilibrato sviluppo della figlia e consentendo il pieno esercizio alla bigenitorialità.
“Il persistere di atteggiamenti ostruzionistici, potrebbe essere motivo di modifica dell’attuale regime dell’affido della minore, il cui diritto non sarebbe adeguatamente tutelato da un esercizio della potestà che tenta di escludere il padre dalla vita della piccola”.
Considera tale Corte l’ammonimento sufficiente ad indurre la madre ad ottemperare alle prescrizioni relative agli incontri tra padre e figlia non essendo necessario condannarla al risarcimento del danno peraltro non provato e dedotto genericamente.
A tal riguardo la Corte de qua non aderisce alla parte della giurisprudenza che ascrive tale fattispecie ala categoria del danno punitivo o pena privata avendo il legislatore differenziato la condanna in due ipotesi diverse ai nn 2 e 3 dell’art. 709 ter cpc . Pertanto la condanna deve essere commisurata non alla gravità della condotta ma al pregiudizio arrecato e questo deve essere provato analiticamente e non genericamente.
Quanto alla richiesta di pagamento delle spese straordinarie da parte del padre in tale sede, devesi considerare la domanda inammissibile tenuto conto che l’articolo in esame prevede la propria applicazione solo nel caso di insorgenza di controversie in ordine alla potestà e affidamento restando esclusa ogni questione relativa al mantenimento ed all’adempimento di tali obblighi.
CONSIDERAZIONI
Il comportamento poco collaborativo ed alle volte ostruzionistico del genitore collocatario al continuativo ed equilibrato esercizio dei tempi di permanenza tra il minore ed il genitore non convivente, è un tema ricorrente ed attuale nella mia esperienza professionale. L’introduzione dell’art. 709 ter cpc nell’ambito della Legge 54 del 2006, nota come Legge sull’affido condiviso, dà sicuramente un segnale importante recentemente recepito anche dalla giurisprudenza delle Corti di Appello adite. Nella prassi, la fatica del genitore non collocatario di vedere garantita la frequentazione con il figlio, si traduce poi in un forte stress del predetto costretto a subire la conflittualità genitoriale e sempre piu’ soggetto danneggiato.
Ne conseguono comportamenti disturbati del minori che esplodono in dipendenze da sostanze alcoliche e stupefacenti oltre che disturbi della personalità ed affettivi.
Il lavoro della magistratura di indurre la riduzione del conflitto e della conseguente strumentalizzazione del minore attraverso l’ammonizione di un comportamento squilibrato del genitore convinto di essere l’esclusivo affidatario, deve essere sostenuto e divulgato da parte di noi tecnici al fine di comunicare il messaggio ai genitori con la conseguente riduzione del fenomeno di abuso psicologico nei confronti del minore. Il cui interesse deve essere concretamente tutelato.