N.34838/2009- E’ REATO CONDIZIONARE I FIGLI AL PUNTO DA ANNULLARE LA FIGURA DEL PADRE
Da PERSONA E DANNO:http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/015677.aspx
Il caso preso in esame dalla Cassazione è solo uno dei tanti.
Una signora viene condannata dal Tribunale perchè ritenuta colpevole del reato di cui all’art 388 comma 2 c.p., per aver eluso in più occasioni, i provvedimenti presidenziali adottati nelal causa di separazione coniugale concerneneti l’affidamento della figlia minorenne, impedendo di fatto al coniuge separato di svolgere i previsti incontri giornalieri con la bambina e di tenerla con sè in due fine settimana mensili.
Una signora viene condannata dal Tribunale perchè ritenuta colpevole del reato di cui all’art 388 comma 2 c.p., per aver eluso in più occasioni, i provvedimenti presidenziali adottati nelal causa di separazione coniugale concerneneti l’affidamento della figlia minorenne, impedendo di fatto al coniuge separato di svolgere i previsti incontri giornalieri con la bambina e di tenerla con sè in due fine settimana mensili.
La ricorrente propone gravame avverso la decisione per contradittorietà e illogicità della motivazione.
IL ricorso proposta va dichiarato inammissibile, per la genericità o aspecificità dei motivi, e per la manifesta infondatezza delle censure afferenti tutte, in buona sostanza, a profili o temi fattuali e giuridici già sottoposti alla Corte territoriale e da questa ampiamente affrontati e risolti.
I supremi giudici ritengono manifesta l’infondatezza dei motivi inerenti alla mancata prova dell’elemento soggettivo della fattispecie di cui all’art 388 comma 2 c.p. ascritta all’imputata.
La Corte di Appello ha messo in evidenza un comportamento ostile della signora nei confronti del coniuge separato, tradottosi nella deliberata volontà di condizionamento della piccola sì da dar luogo a quella che la sentenza di appello motivatamente qualifica come “sistematica elusione” dei provvedimenti sull’affidamento della bambina adottati dal giudice di separazione.
non è casuale, sottolineano i supremi giudici, ad ulteriore conferma della intenzionalità dei ripetuti atteggiamenti omissivi assunti dalla signora, susseguitisi nel periodo di tempo della contestata accusa ( novembre 2002), che ha portato il Tribunale ha modificare le regole di affidamento temporaneo della bambina al padre. Decisione che trova supporto nella successiva segnalazione del consulente psicologico d’ufficio che giunge a proporre l’affidamento ad una terza persona e non più alla madre.
Infine, la Corte ritiene del tutto incongruo l’assunto della ricorrente secondo cui la situazione creata dalla signora rientra nell’area di un presunto stato di necessita in rapporto alla asserita esigenza di tutelare l’effettivo interesse della bambina.
Conclude la Corte affermando, che il dissenso sul merito dei provvedimenti giudiziali di affidamento della bambina anche al padre, pur se per soli brevi periodi, traspare dal complessivo comportamento dell’imputata, e non solo è privo di efficacia esimente, ma conclama una specifica volontà dell’imputata di eludere l’esecuzione dei provvedimenti presidenziali del giudizio di separazione coniugale.
IL ricorso proposta va dichiarato inammissibile, per la genericità o aspecificità dei motivi, e per la manifesta infondatezza delle censure afferenti tutte, in buona sostanza, a profili o temi fattuali e giuridici già sottoposti alla Corte territoriale e da questa ampiamente affrontati e risolti.
I supremi giudici ritengono manifesta l’infondatezza dei motivi inerenti alla mancata prova dell’elemento soggettivo della fattispecie di cui all’art 388 comma 2 c.p. ascritta all’imputata.
La Corte di Appello ha messo in evidenza un comportamento ostile della signora nei confronti del coniuge separato, tradottosi nella deliberata volontà di condizionamento della piccola sì da dar luogo a quella che la sentenza di appello motivatamente qualifica come “sistematica elusione” dei provvedimenti sull’affidamento della bambina adottati dal giudice di separazione.
non è casuale, sottolineano i supremi giudici, ad ulteriore conferma della intenzionalità dei ripetuti atteggiamenti omissivi assunti dalla signora, susseguitisi nel periodo di tempo della contestata accusa ( novembre 2002), che ha portato il Tribunale ha modificare le regole di affidamento temporaneo della bambina al padre. Decisione che trova supporto nella successiva segnalazione del consulente psicologico d’ufficio che giunge a proporre l’affidamento ad una terza persona e non più alla madre.
Infine, la Corte ritiene del tutto incongruo l’assunto della ricorrente secondo cui la situazione creata dalla signora rientra nell’area di un presunto stato di necessita in rapporto alla asserita esigenza di tutelare l’effettivo interesse della bambina.
Conclude la Corte affermando, che il dissenso sul merito dei provvedimenti giudiziali di affidamento della bambina anche al padre, pur se per soli brevi periodi, traspare dal complessivo comportamento dell’imputata, e non solo è privo di efficacia esimente, ma conclama una specifica volontà dell’imputata di eludere l’esecuzione dei provvedimenti presidenziali del giudizio di separazione coniugale.
Miriam Conzutti
Tags: Corte di Cassazione 2009