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Va premesso che la Cassazione, con sentenza n. 4826 del 27 febbraio 2009, ha statuito che l’assegnazione della casa familiare è consentita unicamente con riguardo all’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi abbiano la disponibilità.
(Corte di Cassazione, Sez. I, 25.10.2010, n. 21865 – dr. Mariagabriella Corbi)
Con la sentenza n. 21865/2010, i Giudici della Suprema Corte ha respinto il ricorso, proposto da una donna contro il marito, per l
segnaliamo un’interessante sentenza della Corte di Cassazione, la numero 15333 del 25/06/2010. Riportiamo subito la massima per iniziare a comprendere l’argomento: “In materia di separazione personale, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento è legittimo tenere in considerazione il pagamento da parte del marito dell’intera rata del mutuo della casa coniugale, acquistata in regime di comunione e adibita ad abitazione della moglie”
Tornando ancora una volta sull’argomento la Corte di Cassazione ha ricordato che il presupposto imprescindibile per l’assegnazione della casa coniugale “al coniuge non titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale è costituito dalla presenza di figli minori ancora economicamente non autosufficienti”.