L’affido condiviso è stato introdotto dalla legge n.54 del 2006 e vede posti sullo stesso piano i figli naturali (nati da coppie non sposate) e quelli nati in costanza di matrimonio.
Area separazione e divorzio
È quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Roma che, con la sentenza n. 4511 del 31.03.2010, ha deciso per l’affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, nonostante la criticabile condotta·del padre, il quale·aveva simulato uno stato di apparente indigenza allo scopo di sottrarsi ai propri obblighi alimentari, ed indipendentemente dal clima di accesa litigiosità tra i coniugi, peraltro spesso presente nelle separazioni.
Il peggioramento delle condizioni del marito che comporta un’attuale situazione reddituale e patrimoniale dello stesso livello delle parti, è ostativo al riconoscimento del diritto all’assegno per la moglie che attualmente percepisce con il proprio lavoro un reddito di circa 1200 euro mensili, superiore a quello di pensione, di circa euro 852,00 mensili, del suo ex marito”.
La Corte di Cassazione, con sentenza 14214/2009 ha ricordato che “l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio va effettuato verificando l’adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio
cassazione ha stabilito che può essere assolto padre che, nonostante abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza alla ex e ai figli piccoli versando meno di quanto stabilito in sede di separazione e in ritardo, si trovi in difficili condizioni economiche.
Aveva deciso di lasciare il marito all’improvviso ed era partita con la figlia e con un amico per una vacanza comunicandolo al coniuge con una lettera. Di ritorno aveva poi confessato la sua intenzione di lasciarlo.
Il figlio nato da una relazione adulterina ha diritto ad essere mantenuto dal padre anche se non c’
Chi è tenuto agli obblighi di assistenza famigliare non se ne può sottrarre per il solo fatto di aver scoperto che il minore non è il proprio figlio.
Anche se la ex è andata a vivere con un altro e dalla nuova relazione è nato un figlio non viene meno per questo l’obbligo del marito di corrispondere l’assegno divorzile.
Tornando ancora una volta sull’argomento la Corte di Cassazione ha ricordato che il presupposto imprescindibile per l’assegnazione della casa coniugale “al coniuge non titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale è costituito dalla presenza di figli minori ancora economicamente non autosufficienti”.