“CHI L’HA DETTO CHE UN PADRE NON POSSA OCCUPARSI DI UN FIGLIO IN TENERA ETA’?”
Si riporta, in breve, una massima di due provvedimenti del Tribunale di Milano a firma del Dott. Buffone che, gentilmente, ci fornisce spunti interessanti e proficui a suscitare profonde riflessioni. Minore in tenera età (nel caso di specie: 2 anni) Presunzione di non idoneità del padre ad occuparsene come la madre – Esclusione (art. 316 c.c.)Figli nati fuori da matrimonio
Solo esercitando il ruolo genitoriale un genitore matura e affina le proprie competenze genitoriali; il fatto che, al cospetto di una bimba di due anni, un padre non sarebbe in grado di occuparsene, è una conclusionale fondata su un pregiudizio che confina alla diversità (e alla mancanza di uguaglianza) il rapporto che sussiste tra i genitori.
Figli nati fuori da matrimonio
Provvedimenti provvisori
Ammissibilità – Sussiste (art. 316 c.c.)
In materia di figli nati fuori da matrimonio, nel procedimento ex art. 316 comma IV c.c., il Tribunale può assumere provvedimenti provvisori ai quali va riconosciuta una finalità urgente e temporanea, rispondente all’esigenza di approntare per il minore un assetto di vita tutelante e rispettoso dei suoi bisogni primari, in vista di statuizioni definitive. L’ammissibilità dei provvedimenti provvisori, nel rito ex artt. 38 disp. att. c.c. e 737 c.p.c. discende da una interpretazione costituzionalmente orientata e more communitario del combinato disposto delle due norme. Il potere di disporre misure interlocutorie, nella fattispecie, rientra nell’ambito della tutela cautelare latu sensu intesa: sono state, infatti, le stesse Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 26 aprile 2013, n. 10064) a chiarire (seppure nel rito della separazione/divorzio) che i provvedimenti cd. provvisori hanno natura cautelare. Ebbene, la ratio ispiratrice della tutela cautelare è ravvisabile nell’esigenza di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni (Corte cost. sentenze n. 26 del 2010, n. 144 del 2008 e n. 253 del 1994). Le misure cautelari a contenuto anticipatorio o conservativo, hanno, dunque, funzione strumentale all’effettività della stessa tutela giurisdizionale, sicché sono legate a doppio filo al diritto fondamentale garantito dall’art. 24, secondo comma, Cost. «in ogni stato e grado del procedimento» (Corte cost. sentenza 23 luglio 2010 n. 281) e non possono, quindi, essere precluse o negate in un contesto in cui garantiscono la stessa vitalità del “diritto”. Peraltro, la tutela cautelare, in quanto preordinata ad assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, in particolare a non lasciare vanificato l’accertamento del diritto, è uno strumento fondamentale e inerente a qualsiasi sistema processuale, «anche indipendentemente da una previsione espressa» (Corte di giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame).
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Fonte:http://www.personaedanno.it/