A chi spettano gli assegni familiari
L’assegno per il nucleo familiare (ANF) è una forma di sostegno al reddito riservata ad alcune categorie di cittadini aventi nuclei familiari numerosi i cui redditi percepiti sono al di sotto dei specifici limiti previsti annualmente dalla legge.Le tre condizioni che devono sussistere affinchè sorga il diritto a percepire detto assegno vanno individuate nella composizione del nucleo familiare, nel reddito complessivo e nella fascia di reddito di appartenenza.
A chi spetta l’assegno?
Hanno diritto a tale forma di sostentamento economico le seguenti categorie:
1. i lavoratori dipendenti (italiani, dell’Unione Europea e stranieri, dipendenti da aziende italiane operanti in Italia o all’estero, ed ai titolari di prestazioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria; i lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati, previa autorizzazione) occupati a tempo pieno o parziale, soci di cooperative che lavorano alle dipendenze della stessa, detenuti dipendenti dell’amministrazione penitenziaria o titolari di prestazioni previdenziali.
Per essere considerati dipendenti è necessario che almeno il 70 % del reddito complessivo sia costituito da reddito da lavoro dipendente o assimilati, diversamente l’assegno non spetta
2. i lavoratori dipendenti agricoli
3. i lavoratori domestici
4. i lavoratori iscritti alla gestione separata
5. i titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals)
6. i titolari di prestazioni previdenziali
7. i lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto
E il nucleo familiare?
Si intende appartenente al nucleo familiare:
1. il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
2. il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
3. i figli ed equiparati (non coniugati), minori di età, maggiorenni inabili, studenti o apprendisti di età compresa tra i 18 ed i 21 anni facenti parte di un nucleo familiare con almeno 4 figli con meno di 26 anni;
4. i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), non coniugati, minori o maggiorenni inabili (purchè orfani di entrambi i genitori senza beneficio della pensione ai superstiti) e non siano coniugati, previa autorizzazione
5. i nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente (nonno, bisnonno)
I componenti del nucleo possono quindi anche essere non conviventi anagraficamente con il richiedente.
Il reddito cui far riferimento è quello del nucleo familiare, da calcolarsi sommando i redditi del lavoratore e dei componenti della famiglia, assoggettati all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.
Il reddito di riferimento è quello conseguito nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno della richiesta, ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo. Vanno considerati anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a € 1.032,91, prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno immediatamente precedente.
Nel calcolare il reddito non si tiene conto di TFR e relative anticipazioni,trattamenti di famiglia, rendite vitalizie erogate dall’INAIL, pensioni di guerra e quelle tabellari ai militari di leva vittime di infortunio, indennità di accompagnamento e di trasferta, assegno di mantenimento per i figli.
L’importo dell’assegno varia secondo la fascia di reddito d’appartenenza del richiedente e il numero dei componenti della famiglia. Esistono specifiche tabelle di riferimento pubblicate annualmente dall’INPS.
La domanda per l’assegno ha validità annuale, e deve quindi essere periodicamente ripresentata. Il lavoratore dipendente dovrà richiedere l’assegno al proprio datore di lavoro. Negli altri casi sopra esposti, il richiedente dovrà presentare domanda direttamente all’Inps, che, in caso di concessione, provvederà all’erogazione dell’assegno tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale.
Il diritto a percepire l’assegno decorre dall’inizio dell’attività lavorativa ovvero da quando vengono soddisfatte le condizioni per la sua erogazione, cessando quindi allorchè tali condizioni vengano meno.
E IN CASO DI SEPARAZIONE ?
In caso di separazione o divorzio con affido condiviso, entrambi i genitori hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare, ma solo uno dei due può percepirlo, quindi occorre un accordo sul punto.
Se il divorzio o la separazione sono consensuali, è opportuno decidere già, nel momento in cui si fa l’accordo, a chi spettano detti assegni; altrimenti il Giudice decide secondo il criterio della convivenza con i figli.
Se durante la convivenza era il marito a percepire gli assegni e i figli, con la separazione, vengono collocati presso la madre, è consigliabile, per determinare l’importo dell’assegno di mantenimento da versare per la prole, togliere l’importo degli assegni dal reddito, poiché gli assegni familiari vengono destinati alla madre.
Anche nel caso di figlio nato fuori dal matrimonio, il genitore, privo di un diritto autonomo alla corresponsione dell’ANF ma convivente con il minore nato fuori del matrimonio, può presentare domanda per l’assegno utilizzando la posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà però conto dei redditi del genitore convivente.
Il diritto all’assegno familiare resta in capo al genitore collocatario anche quando questi non sia titolare in proprio del diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione), e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell’ ex coniuge.
Cosa accade se il marito continua a percepire gli assegni versandoli poi al coniuge separato, senza sapere che anche quest’ultimo ha fatto richiesta di erogazione ?
Solo uno dei coniugi può chiedere gli assegni: se viene resa una falsa dichiarazione nella compilazione della domanda all’Inps, il rischio è di incorrere in una sanzione penale ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000, che recita:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte
Fonte: StudioCataldi.it Avv. Valeria Mazzotta – Tel. 051.6486704